La legge di Bilancio del 2019 prevede un ulteriore potenziamento della FLAT TAX, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Presumibilmente l’entrata in vigore della novità “differita” è dovuta alla necessità di chiedere alla UE l’autorizzazione per la mancata applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
La novità è estremamente interessante in quanto è applicabile ai contribuenti, imprenditori individuali o professionisti, che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito o percepito ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro. In presenza di questa condizione e degli altri presupposti previsti dalla legge, il reddito sarà determinato secondo i criteri ordinari, ma i contribuenti potranno fruire di una tassazione IRPEF più “morbida”, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20 per cento. L’imposta è sostitutiva non solo dell’IRPEF, ma anche delle relative addizionali e dell’IRAP.
I criteri di determinazione del reddito sono però quelli ordinari, vale a dire quelli previsti per le imprese minori dall’art. 66 del TUIR e per gli esercenti arti e professioni dall’art. 54 del TUIR. Nel primo caso continuerà ad applicarsi un regime misto, cassa e competenza, nel secondo caso, cioè per i professionisti, continuerà ad applicarsi un regime di cassa “puro” che prevede un numero estremamente limitato di eccezioni.
Non troveranno dunque applicazione i coefficienti di redditività previsti dalla legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Il reddito dovrà essere determinato effettuando la differenza tra i ricavi o compensi ed i relativi costi inerenti, cioè sostenuti nell’esercizio dell’attività.
Al fine di verificare il mancato superamento del limite di 100.000 euro non assumeranno rilevanza gli eventuali “adeguamenti”, con l’incremento spontaneo di ricavi o compensi, per ottenere un maggior “punteggio” secondo il nuovo “regime premiale” dovuto all’applicazione degli ISA, cioè i nuovi indicatori di affidabilità che troveranno applicazione per la prima volta nel periodo d’imposta 2018.
In base ad un’interpretazione letterale della nuova disposizione, non sembra che i contribuenti che hanno conseguito o percepito ricavi o compensi per un ammontare inferiore a 65.000 euro, possano optare per tale regime.
Ad esempio, si supponga che il contribuente, esercente un’attività professionale, abbia percepito compensi per un ammontare pari a 40.000 euro. Potrebbe sussistere l’interesse ad optare per il predetto regime in quanto, anche in conseguenza dell’ammontare delle spese che si presume di sostenere, il reddito determinato analiticamente potrebbe essere inferiore a quello determinabile applicando una percentuale di redditività del 78 per cento. Tuttavia, come ricordato, il professionista dovrà obbligatoriamente determinare il reddito applicando il predetto coefficiente di redditività. In alternativa potrà optare per la determinazione del reddito secondo criteri analitici, ma applicando l’Irpef progressiva e non l’imposta sostitutiva pari al 20 per cento.
In ogni caso, anche nell’ipotesi in cui il contribuente avesse conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, la possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 20 per cento è subordinata alla sussistenza delle medesime condizioni previste per accedere al regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014 e successive modificazioni.
Ad esempio, non possono applicare l’imposta sostitutiva i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o forfetari ai fini della determinazione del reddito. Analogamente, non potranno beneficiare di tale sistema di tassazione i contribuenti non residenti o coloro che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di cessione di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Il beneficio sarà precluso anche a coloro che detengono quote di partecipazione in società di persone, in associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero in società a responsabilità limitata, anche non “trasparenti” o che sono titolari di un rapporto di associazione in partecipazione.
Sono esclusi anche i contribuenti, già titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato, che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
I ricavi o compensi non sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto. A tal fine dovrà essere rilasciata al soggetto committente una specifica dichiarazione. È vietato l’esercizio della rivalsa. Si applicano tutte le semplificazioni contabili valide per i contribuenti forfetari, ma non l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
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