Sono entrate in vigore il 22 ottobre le norme introdotte dal D.Lgs. 156/2015 relativo alle misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della Legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00167).
Interpello – è un istituto messo a disposizione del contribuente che prima di mettere in atto un determinato comportamento fiscale, può ricorrere a tale strumento al fine dell’ottenimento di indicazioni interpretative circa l’applicazione di una determinata norma fiscale, obiettivamente incerta da applicare a casi concreti e personali, e se non è stata ancora messa in atto un’azione di controllo nei confronti del contribuente istante.
Chi può presentarlo – L’art.2 stabilisce che “Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie.
E’ opportuno indicare i casi per i quali è prevista l’inammissibilità dell’istanza; sono considerate inammissibili quelle richieste che:
• non sono presentate preventivamente;
• non presentano le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
• hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già’ ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
• riguardano questioni per le quali sono state già avviate attività’ di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
• qualora il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti;
• fanno riferimento a materie oggetto delle procedure di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, introdotto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147, e della procedura di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
Sono invece oggetto di richiesta di regolarizzazione da parte dell’Agenzia, e non danno luogo all’inammissibilità diretta, quelle istanze in cui non si indica il tipo di interpello che si vuole presentare, ovvero le disposizioni per le quali si chiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione; ovvero l’esposizione della soluzione proposta.
wordpress theme by initheme.com