Dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio utilizzare i tracciati e i codici nuovi, perché sono gli unici approvati dal Sistema di Interscambio. I codici riguardano la tipologia di documento e la natura dell’operazione.
Il nuovo sistema renderà possibile individuare con maggiore puntualità le operazioni poste in essere. Conseguentemente, sarà possibile mettere a disposizione dei contribuenti la bozza della dichiarazione Iva precompilata con un numero limitato di integrazioni/correzioni da effettuare.
L’utilizzo dei nuovi codici non è del tutto chiaro e i software che sono sul mercato non “interpretano” sempre in maniera corretta le disposizioni in vigore. Ad esempio, se il contribuente ha emesso un documento di trasporto (DDT) alcuni software rendono obbligatorio l’utilizzo del codice TD24 che individua la tipologia di documento. Si tratta, nello specifico, della fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), terzo periodo del D.P.R. n. 633/1972. In pratica l’emissione del DDT vincola il contribuente all’emissione della fattura differita senza consentire, invece, l’emissione della fattura immediata. In realtà, come sarà agevole spiegare, si tratta di una “rigidità” che non trova alcun fondamento nelle disposizioni in vigore.
Può infatti verificarsi che il contribuente abbia comunque interesse all’emissione di un DDT pur privilegiando l’emissione della fattura immediata identificata con il codice TD01.
A tal proposito deve essere preliminarmente osservato che la fattura immediata deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione individuato ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. La spedizione della merce rappresenta senza alcuna incertezza il momento di effettuazione dell’operazione. Pertanto, salvo il caso in cui il contribuente non intenda avvalersi dell’opportunità della fatturazione differita, l’effettuazione dell’operazione rende obbligatoria l’emissione della fattura immediata. Tale obbligo non richiede, però, la contestualità tra l’inizio della spedizione o il trasporto e l’emissione del documento. Infatti, l’emissione deve comunque considerarsi tempestiva, cioè non oltre il momento dell’operazione, a condizione che l’adempimento venga effettuato entro le ore 24 dello stesso giorno in cui ha avuto inizio il trasporto ovvero di spedizione.
Deve poi ancora osservarsi, conseguentemente, che l’emissione di un DDT al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione non obbligherà affatto il contribuente all’emissione della fattura differita. D’altra parte, il DDT può comunque consentire al contribuente il superamento delle presunzioni eventualmente utilizzabili dall’Agenzia delle Entrate per l’attività di accertamento.
Si consideri, ad esempio, il caso in cui, dopo aver effettuato il carico della merce, il trasportatore inizi il trasporto alle ore 9.00. Il contribuente, ove dovesse emettere la fattura entro le ore 24.00 della stessa giornata, resterebbe comunque esposto ad eventuali accessi o verifiche presso la sede nel corso dell’intera giornata. In tale eventualità il contribuente dovrebbe argomentare il mancato rinvenimento della merce trasportata con l’intenzione di emettere la relativa fattura entro il termine della giornata lavorativa. Tale termine, infatti, non sarà spirato all’atto dell’accesso dei funzionari del Fisco ove effettuato nella stessa giornata in cui è iniziato il trasporto.
Al fine di evitare il possibile contenzioso e superare la presunzione secondo cui la merce non rinvenuta presso la sede di esercizio dell’attività si presume ceduta senza fattura, la merce può essere “accompagnata” dal DDT. Tuttavia, l’emissione di tale documento potrebbe essere stata effettuata esclusivamente al fine di superare la predetta presunzione e non con l’intento di emettere la fattura differita. Non è dunque corretto, ogni volta che il contribuente abbia emesso all’atto del trasporto il DDT, vincolare il contribuente all’emissione della fattura differita. Tale obbligo può sorgere solo laddove la fattura rechi una data successiva di almeno un giorno rispetto all’inizio del trasporto o della spedizione della merce.
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