Tale eventualità non sembra essere in dubbio secondo le norme del Tuir. Infatti, l’art. 3 del Tuir prevede che i soggetti residenti siano tassati sui redditi ovunque prodotti.
Il criterio di tassazione legato alla residenza fiscale del professionista è confermato dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, che chiariscono anche il significato da attribuire al termine “libera professione”.
In merito a quest’ultimo aspetto si chiarisce che “l’espressione ‘libera professione’ comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili”.
Per quanto riguarda la potestà impositiva su redditi prodotti all’estero da un professionista italiano, si riporta a titolo esemplificativo il contenuto dell’art. 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera; questo prevede che “i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa”.
La citata disposizione conferma il principio di tassazione nel luogo di residenza del professionista, sancendo tuttavia che qualora il professionista disponga di una base fissa nel Paese estero, questo sarà tassato anche nello Stato estero, ma limitatamente ai redditi attribuiti a detta base fissa.
Cos’è la base fissa? Secondo le indicazione del Commentario al Modello OCSE, la base fissa non è altro che un ufficio. Di conseguenza, nella stragrande maggioranza dei casi i lavoratori autonomi saranno tassati anche nel Paese estero, con la possibilità di scomputare un credito per le “eventuali” imposte pagate all’estero.
Ovviamente sarà necessario valutare caso per caso le disposizioni convenzionali, ove esistenti, verificando se nel Protocollo aggiuntivo della Convenzione sussistono particolari disposizioni per i lavoratori autonomi.
Da segnalare che nell’ultima versione del Modello OCSE è stato eliminato l’apposito paragrafo riservato ai professionisti.
Tuttavia le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia fanno riferimento alle precedenti versioni del Modello OCSE, pertanto contengono la disposizione riguardante la ripartizione della potestà impositiva sui redditi dei professioni prodotti all’estero.
Anche la recente Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino disciplina la fattispecie, prevedendo all’art. 14 potestà impositiva concorrente tra lo Stato di residenza del professionista e il Paese estero.
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