Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio – Si istituisce un credito di imposta, a decorrere dall’anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761. Il beneficio sarà riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, e sarà parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Tale credito è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. E’ previsto che gli esercizi destinatari possano accedervi nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”. Ad ogni modo. Il credito non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini che saranno definiti con provvedimento del Direttore della stessa Agenzia. E’ infine previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite le disposizioni applicative della misura anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio – Si fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei ‘beni significativi’ dovrà essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizzerà l’intervento di recupero agevolato dovrà indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo. Società sportive dilettantistiche – Le attività del settore sportivo dilettantistico potranno essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile. Si vincola, quindi, il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società. A tal proposito si ricorda che le forme societarie contemplate dal titolo quinto del libro quinto del codice civile sono: la società semplice che non può avere per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata.
L’economia digitale – Con altro emendamento si prevede una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, dando una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo. Vengono riscritti i criteri per determinare l’esistenza di una “stabile organizzazione” nel territorio dello Stato, al fine di alleviare il nesso tra presenza fisica di un’attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale. Inoltre, si istituisce un’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un’aliquota del 6% sull’ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime.
Registro agenti sportivi – Si vuole istituire presso il CONI, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale dovrà essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di euro 250, chi in forza di un incarico redatto in forma scritta metterà in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di siffatta prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Potrà iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che supera una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità. Verrà fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli atleti e alle società sarà vietato avvalersi di soggetti non iscritti nel Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Il CONI, con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplinerà i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.
Altre misure – Al fine di consentire una maggiore equità e agevolare l’accesso alle prestazioni sanitarie da parte delle persone più vulnerabili, e per il superamento delle misure di prelievo economico meno tollerate dai cittadini-utenti (superticket), soprattutto quelli in condizioni di basso reddito, a decorrere dal 1 gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta pari a 60 milioni annui, 180 milioni nel triennio. L’ok arriva anche per l’emendamento che prevede la sospensione per il pagamento delle rate dei mutui nei Comuni di Ischia colpiti dal terremoto del 21 agosto. Si stabilizza il bonus bebè: per il prossimo anno saranno corrisposti alle famiglie 80 euro al mese, fino a 960 euro nel caso di nati a gennaio; dal 2019 l’assegno sarà di 40 euro al mese, per un massimo di 480 euro l’anno. Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del Caregiver familiare, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui. Il Caregiver familiare è definibile come la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado – ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge (o la parte dell’unione civile) della persona assistita abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti -, che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continuativa di lunga durata (ai sensi della nozione di handicap grave, di cui all’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 194) o sia titolare di un’indennità di accompagnamento.
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