L’equity crowdfunding per le start-up innovative– Nella maggior parte dei Paesi in cui operano portali di crowdfunding, il fenomeno non è stato oggetto di regolamentazione, ma in genere fatto rientrare nell’ambito di applicazione di discipline già esistenti. L’Italia è, invece, il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa all’equity crowdfunding.
Nell’ambito degli strumenti volti a facilitare l’accesso diretto delle imprese al mercato, il DL n. 179/2012 (c.d. “Decreto crescita bis”, intitolato alle “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) ha introdotto, tra l’altro, la possibilità di raccogliere capitale di rischio tramite portali on-line (c.d. “equity crowdfunding”), a favore di una specifica categoria di soggetti imprenditoriali, le start-up innovative.
Al fine di creare un “ambiente” affidabile in grado di dare fiducia agli investitori il decreto “crescita bis” ha, quindi, delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno: le modalità di svolgimento delle offerte al pubblico di capitale di rischio tramite portali on-line e l’attività di gestione dei medesimi. La Consob ha adottato il regolamento il 26.06.2013 per la regolamentazione del meccanismo.
Gli investitori, grandi o piccoli che siano, per assumere le informazioni necessarie a decidere se investire in strumenti finanziari emessi da start-up innovative, sono tenuti a consultare alcune piattaforme preventivamente autorizzate e vigilate dalla Consob che facilitano la raccolta del capitale di rischio delle startup innovative e che forniscono agli investitori le informazioni sulle start-up e sulle singole offerte.
La disciplina italiana sull’equity crowdfunding consente di sottoscrivere solo partecipazioni di capitale delle start up innovative; si diventa, insomma, soci della start up e si partecipa quindi per intero al rischio economico che caratterizza tutte le iniziative imprenditoriali.
Il crowdfunding dei privati e delle altre imprese – Nel caso di finanziamenti ricevuti da parte di privati o imprese – sempre attraverso portali on-line – non vi è, a oggi, una normativa ad hoc.
La raccolta di capitali, che opera tramite una piattaforma on-line che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte di start-up innovative (art. 1, comma 5-novies e art. 50-quinquies TUF, introdotti dall’art. 30 DL 179/2012; Regolamento Consob sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start up innovative tramite portali on-line, n. 18592 del 26.6.2013) non può essere estesa anche ad altre società, diverse dalle start-up.
La nuova disciplina, e così anche il Regolamento, riguardano soltanto il cd. equity crowdfunding, cioè le operazioni finalizzate alla raccolta di capitale di rischio, con esclusione di ogni altra tipologia di crowdfunding diversa dall’equity (come per esempio il cd. Crowdfunding reward-based, che consiste nella dazione di una somma di denaro a fronte del riconoscimento di omaggi o vantaggi diversi dal denaro).
L’equity –based e il reward-based crowdfunding – C’è differenza tra le diverse tipologie di finanziamento dal basso e cioè tra “equity-based” e “reward based“.
La prima permette a chi finanzia l’impresa di acquistarne titoli di partecipazione che concedono diritti patrimoniali e amministrativi.
Il modello “reward based” prevede che il finanziatore riceva un regalo, molto spesso dal valore simbolico, a titolo di ringraziamento oppure che possa esercitare il diritto di pre-ordine del bene sovvenzionato.
In sostanza, il reward-based crowdfunding consiste nella raccolta di finanziamenti via internet a fronte di una ricompensa.
Oggi esistono diversi tipi di reward-based crowdfunding. Proprio analizzando i diversi tipi di ricompensa, è possibile elaborare una classificazione dei vari tipi di reward-based crowdfunding in tre categorie omogenee rispetto all’ordinamento giuridico italiano, ciascuna soggetta ad una specifica disciplina.
1. Regalo o riconoscimento – In tale tipologia il proponente offre ai finanziatori una menzione o un regalo di modico valore. Non si tratta di una controprestazione, dato che nasce da un’erogazione liberale di finanziamento. Integra una sorta di donazione modale, prevista e regolamentata dall’art. 793 cod. civ.. La ricompensa grava sul donatario ed l’eventuale inadempimento potrebbe avere come effetto la revoca della donazione. Dunque chi propone un reward-based crowdfunding di questo tipo dovrebbe accantonare risorse sufficienti per eseguire il versamento promesso.
Si pensi Ponte Pedonale progettato a Rotterdam; il comitato promotore ha proposto sottoscrizioni in cambio della incisione del nome del sottoscrittore sul ponte stesso.
2. Pre-ordine – Il secondo tipo di reward-based crowdfunding prevede la possibilità di prenotare un bene non ancora prodotto, versando anticipatamente o con la promessa di versare il prezzo. Tale tipologia integra una compravendita, anche se il bene non è ancora venuto ad esistenza e l’acquisto verrà perfezionato soltanto se si raggiungono gli importi necessari per andare in produzione. Il proponente chiarisce ai potenziali sottoscrittori che l’acquisto del bene diviene efficace solamente al verificarsi della clausola realizzativa: il raggiungimento di un finanziamento minimo, necessario per remunerare i fattori della produzione.
Qualora il pagamento venga effettuato all’ordine, il denaro viene conservato in escrow ed utilizzato solo dopo il raggiungimento dell’obiettivo; se invece il pagamento viene soltanto prenotato (con carta di credito) è possibile posticiparne l’effettiva esecuzione al raggiungimento dell’importo complessivo stabilito.
A questo scopo si presta ottimamente Paypal, che fra le molteplici funzionalità ha quella di consentire che l’offerta venga “congelata” fino ad una scadenza predeterminata ed addebitata solo nel caso vi sia un’autorizzazione (in questo caso da parte del gestore del sito).
Ciò consente per esempio di effettuare una “promessa di pagamento” che verrebbe conclusa esclusivamente nel caso di raggiungimento dell’obiettivo dichiarato. Bisogna dire che non tutti i siti seguono questa modalità, preferendo talvolta incassare i pre-ordini fino alla scadenza e poi nel caso di restituzione (per mancato obiettivo) effettuando il riaccredito, evenienza che può generare una commissione in addebito al compratore, il quale oltretutto non vedrebbe finalizzata la sua offerta.
Trattandosi di una compravendita, questo tipo di crowdfunding è sottoposto alla normativa sull’e-commerce e sulla protezione dei consumatori nei contratti a distanza. In particolare, è necessario considerare il possibile impatto del diritto di recesso immotivato del consumatore (10 giorni) sia sul raggiungimento del target di raccolta finanziaria, sia in seguito alla consegna del prodotto.
3. Revenue Sharing – L’ultima tipologia, denominata “revenue sharing” integra un’associazione in partecipazione, disciplinata dagli artt. 2549 ss. cod. civ..
Si tratta di un’associazione agli utili e alle perdite, nei limiti del conferimento effettuato dall’investitore, che prevede l’associazione di un numero aperto ed indeterminato di investitori. Il rapporto deve essere contrattualizzato in modo adeguato per evitare l’applicazione suppletiva di norme di legge non compatibili con il tipo di crowdfunding. Generalmente viene fissato un termine, compatibilmente con l’ordinamento giuridico italiano.
L’associato in partecipazione non gode dei diritti del socio, ma ha poteri di controllo che devono essere definiti contrattualmente e che in genere si limitano all’analisi del rendiconto.
L’aspetto più problematico del revenue sharing è l’indeducibilità fiscale degli utili attribuiti agli associati in partecipazione, che finisce per pesare notevolmente sulla redditività netta del progetto imprenditoriale.
In tutti i tre tipi di reward-based crowdfunding il modello è immediatamente utilizzabile, al contrario di quello che consente la raccolta di capitale di rischio (equity-based crowdfunding), sottoposto, come visto in precedenza, alla normativa Consob.
www.fiscal-focus.info/fisco/il-crowdfunding-come-alternativa-al-finanziamento-bancario,3,27303
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