E’ bene ricordare sin da subito che con la e-fattura nulla cambia in merito alla normativa che regola il momento in cui la fattura deve essere emessa (art. 6 D.P.R. 633/72).
Tuttavia è inutile nascondere che di fatto cambia tutto, poiché la fattura viene ad esistenza quando si verificano, contemporaneamente, due condizioni essenziali: trasmissione del file fattura XML al sistema di interscambio e accettazione del file stesso da parte del SDI.
Secondo le norme generali in ambito IVA la fattura deve essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui si verificano i presupposti di emissione. Questo riferimento dovrebbe, mutuato in ambito digitale, essere quello rispettato in caso di fatturazione elettronica, per quanto è importante ricordare che la Circolare 13/E abbia fatto espressamente riferimento ad un “minimo ritardo” tollerabile. Per la precisione la Circolare recita: “in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, […] si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”.
A tal proposito, inoltre, è stato chiarito che comunque a rilevare sotto l’aspetto dell’esigibilità dell’imposta è comunque la data di emissione riportata in fattura (e non la data di trasmissione), mentre per quanto riguarda la detraibilità fa fede la data di ricezione.
Tornando alla questione della tempistica, una certa tolleranza è pertanto stata riconosciuta, seppure nell’ambito di confini alquanto labili, che è bene trovino rapidamente una definizione più puntuale, tanto più che avendo quale riferimento il rispetto della liquidazione dell’imposta, occorre anche considerare i tempi tecnici del SDI. Fino a cinque giorni per la verifica del file, ed altrettanti concessi per un nuovo invio in caso di scarto, a partire dalla data di scarto stessa. Immaginando quindi il caso delle fatture differite (emesse entro il 15 del mese successivo ma da computarsi nella liquidazione IVA del mese precedente), volendo sfruttare tutto il maggior termine per l’emissione e la trasmissione, si potrebbe verificare una situazione spiacevole, ovvero il dover liquidare l’IVA a fronte di fatture emesse ancora “appese” nel limbo dei controlli del SDI.
Tutto questo, poi, dovrà ulteriormente essere valutato alla luce della proposta di legge 1074 presentata alla Camera in materia di “Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale”, la cui discussione è al via nelle aule parlamentari. Secondo tale proposta, infatti, le sanzioni in materia di e-fattura dovrebbero essere mitigate nel primo anno di applicazione delle norme.
Certamente un margine di respiro agli operatori dovrebbe essere concesso, quanto meno perché non vi è ancora stato modo di verificare la tenuta del Sistema di Interscambio di fronte all’enorme mole di dati che dovrebbe pervenire. Nella fase di avvio della fatturazione B2B, per il momento limitata alle cessioni di carburanti e lubrificanti destinati ad uso autotrazione, non effettuate presso la rete distributiva, e alle sub forniture o sub appalti di primo livello connessi ad un appalto avente quale contraente principale la Pubblica Amministrazione, sono circa cinque milioni i documenti transitati dal SDI, senza apparenti problemi tecnici. Tuttavia, la fase di “sperimentazione” avviata dal 1 luglio scorso è stata certamente ridotta di molto rispetto ai piani iniziali, a seguito del differimento di obbligo di e-fattura al 1 gennaio per i rifornimenti alla pompa, pertanto, di fatto, un vero test operativo con un congruo numero di documenti non ha ancora avuto luogo.
Non a caso, l’Agenzia delle Entrate ha invitato a evitare gli invii concentrati a fine mese, diluendo le spedizioni nel tempo, nonché ad anticipare l’avvio della fatturazione elettronica per prepararsi in un momento antecedente all’obbligo.
Resta da capire se effettivamente l’obbligo andrà ad interessare tutti (esclusi sicuramente minimi, forfettari e agricoltori in regime di esonero dagli adempimenti), posto che qualcosa non torna nella proposta di legge 1074. Infatti si vuole introdurre un termine di trasmissione telematica relativo alla Comunicazione Dati Fatture (spesometro) annuale, in luogo di quello semestrale. Tuttavia, con l’avvio della fatturazione elettronica lo spesometro sarebbe, ex lege, abrogato. Semplice svista o il preludio di una diversa calendarizzazione dell’obbligo?
wordpress theme by initheme.com