La normativa – L’articolo 1, commi 547 e 548, della Legge n. 232/2016, ha inserito, nel TUIR, il nuovo articolo 55-bis, rubricato “imposta sul reddito d’impresa”, con il quale si disciplina la nuova imposta.
Per poter comprendere la modifica intervenuta con il Decreto n. 50/2017, è bene riepilogare, in estrema sintesi, i tratti essenziali della nuova imposta. In particolare:
La novità – Dall’esame della normativa in origine, si può notare che, mentre è stata prevista la disciplina relativa all’utilizzo delle perdite non utilizzate nel momento della fuoriuscita dal regime, quella attinente le riserve di utili non è stata presa in considerazione.
L’articolo 58 del D.L. n. 50/2017, peraltro non modificato dalla legge di conversione, riguarda proprio il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime anche a seguito di cessazione attività.
Nello specifico, viene aggiunto il comma 6-bis all’articolo 55-bis del TUIR, disponendo che le somme prelevate a carico delle riserve di utili, formate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI e nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione IRI, al momento dell’uscita dal regime, anche a seguito di cessazione attività, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori e dei soci. A detti soggetti compete un credito d’imposta in misura pari al 24%, ossia all’aliquota IRI applicata dalla società o dall’imprenditore individuale in costanza del regime in esame.
Ne consegue che, se, per esempio, la società con due soci al 50% in regime IRI, ha in bilancio riserve di utili per euro 100.000 sulle quali ha versato l’imposta IRI per euro 24.000 (24% di 100.000), nel momento di uscita dal regime le riserve vengono distribuite ai soci per euro 50.000 ciascuno. Su detto importo sconteranno la tassazione ordinaria IRPEF, ma avranno un credito d’imposta in misura di euro 12.000 ciascuno, pari all’IRI versata dalla società per effetto dell’applicazione del regime IRI.
Da ultimo, va precisato che le riserve sono tassate per trasparenza al momento della loro distribuzione, ed il credito d’imposta spetta ai soci presenti al 31 dicembre dell’anno in cui interviene la distribuzione.
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