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Fuoriuscita dal regime IRI: le riserve si tassano

22 Giugno 2017silvanaNews

BILANCIO STUDIO PROFESSIONISTA

La conversione in Legge del D.L. n. 50/2017, conferma la disciplina contenuta nell’articolo 58, riguardante le somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime anche a seguito di cessazione attività.

La normativa – L’articolo 1, commi 547 e 548, della Legge n. 232/2016, ha inserito, nel TUIR, il nuovo articolo 55-bis, rubricato “imposta sul reddito d’impresa”, con il quale si disciplina la nuova imposta.

Per poter comprendere la modifica intervenuta con il Decreto n. 50/2017, è bene riepilogare, in estrema sintesi, i tratti essenziali della nuova imposta. In particolare:

  • il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società di persone in contabilità ordinaria nonché delle società a ristretta base proprietaria, di cui all’articolo 116 del TUIR, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione a titolo di IRI (tassazione separata) con l’aliquota prevista dall’articolo 77 del TUIR, attualmente fissata al 24%. Dal reddito d’impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell’utile d’esercizio e delle riserve di utili, nei limiti di reddito del periodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi, a favore dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci;
  • le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI, sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non utilizzate al momento della fuoriuscita dal regime IRI si computano in diminuzione dai redditi secondo le regole previste dall’articolo 8, comma 3, del TUIR, considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso delle società di persone, dette perdite sono imputate a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili;
  • gli utili prelevati e le riserve di utili in precedenza assoggettati a IRI, costituiscono reddito soggetto a tassazione ordinaria se prelevati dall’imprenditore individuale, dai collaboratori familiari ovvero se distribuiti dalla società di persone ai soci. Sul punto, va evidenziato che, con riguardo alle società a ristretta base proprietaria, gli utili d’esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che optano per l’IRI, perdono la natura di redditi di capitale e concorrono, invece, alla formazione del reddito del percettore quale reddito d’impresa;
  • gli imprenditori individuali e le società di persone, possono optare per l’applicazione dell’IRI a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale e, quindi, il nuovo regime è fruibile anche da soggetti rientranti nei limiti della contabilità semplificata, purché sussiste la scelta della redazione della contabilità ordinaria. L’opzione per l’applicazione del regime IRI ha durata pari a cinque periodi d’imposta ed è rinnovabile. L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi;
  • per gli imprenditori individuali e per le società di persone non si applica la disposizione contenuta nell’articolo 5 del TUIR, limitatamente all’imputazione per trasparenza ed alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione;
  • le regole IRI non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili precedenti a quelli di applicazione del nuovo regime, ciò in quanto hanno già scontato la tassazione ordinaria.

La novità – Dall’esame della normativa in origine, si può notare che, mentre è stata prevista la disciplina relativa all’utilizzo delle perdite non utilizzate nel momento della fuoriuscita dal regime, quella attinente le riserve di utili non è stata presa in considerazione.

L’articolo 58 del D.L. n. 50/2017, peraltro non modificato dalla legge di conversione, riguarda proprio il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime anche a seguito di cessazione attività.

Nello specifico, viene aggiunto il comma 6-bis all’articolo 55-bis del TUIR, disponendo che le somme prelevate a carico delle riserve di utili, formate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI e nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione IRI, al momento dell’uscita dal regime, anche a seguito di cessazione attività, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori e dei soci. A detti soggetti compete un credito d’imposta in misura pari al 24%, ossia all’aliquota IRI applicata dalla società o dall’imprenditore individuale in costanza del regime in esame.

Ne consegue che, se, per esempio, la società con due soci al 50% in regime IRI, ha in bilancio riserve di utili per euro 100.000 sulle quali ha versato l’imposta IRI per euro 24.000 (24% di 100.000), nel momento di uscita dal regime le riserve vengono distribuite ai soci per euro 50.000 ciascuno. Su detto importo sconteranno la tassazione ordinaria IRPEF, ma avranno un credito d’imposta in misura di euro 12.000 ciascuno, pari all’IRI versata dalla società per effetto dell’applicazione del regime IRI.

Da ultimo, va precisato che le riserve sono tassate per trasparenza al momento della loro distribuzione, ed il credito d’imposta spetta ai soci presenti al 31 dicembre dell’anno in cui interviene la distribuzione.

Autore: FRANCESCO BARONE. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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