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Frode fiscale. Stop ai domiciliari

10 Settembre 2014silvanaNews

Cassazione Penale, sentenza depositata il 9 settembre 2014

L’ordinanza che conferma la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del presunto evasore fiscale è illegittima se non motiva compiutamente sul pericolo di recidivanza. A chiarirlo è la sentenza 9 settembre 2014 n. 37339 della Corte di Cassazione.

Il caso.
La Terza Sezione Penale ha annullato (con rinvio) l’ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari formulata da un soggetto indagato, in qualità di co-gestore di fatto di tre Srl, di numerosi reati fiscali (precisamente: emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ovvero mediante altri artifici, occultamento di scritture contabili, nonché partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali).

Ad avviso dei giudici del Palazzaccio, l’indagato ha lamentato, a buon diritto, la mancanza di un’idonea motivazione circa la permanenza delle esigenze cautelari.

L’errore del Tribunale.
In particolare il Tribunale non ha logicamente e adeguatamente motivato sul perché abbia ritenuto “concreto e attuale” il pericolo di recidivanza, “mentre – evidenziano gli Ermellini – l’unico dato concreto sarebbe invece costituito dalla constatata, risalente e prolungata inerzia criminale durante tutto il lungo periodo nel quale l’indagato, dopo l’intervento della polizia giudiziaria e sino all’emissione della misura cautelare, ha goduto della piena libertà”.

Come giustamente rilevato dalla difesa, il giudice del merito ha cercato di surrogare la necessaria concretezza del pericolo di recidivanza con il fatto che “sarebbe profilabile una nuova commissione di reati della stessa specie magari con l’ausilio di taluni degli individui (rimasti esenti da provvedimenti di coercizione personale) dimostratisi nel corso delle indagini in stretti legami di collaborazione e cointeressenza”; ma ciò ha significato, a giudizio degli Ermellini, profilare un’eventualità astratta e teorica a discapito dell’accertamento della presenza “di un pericolo attuale e concreto idoneo ad incidere sulla fondamentale libertà costituzionale tutelata. Al contrario, il fatto stesso che la misura cautelare sia stata disposta dopo ben due anni dalle perquisizioni e dall’accertamento del novembre 2011, e quindi con riferimento a condotte risalenti nel tempo, richiedeva una motivazione sull’attualità e concretezza del pericolo di recidivanza particolarmente specifica e approfondita”.

Rinvio per nuovo esame. Insomma, la parola è tornata al Tribunale di Brescia che ora dovrà riesaminare la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari avanzata dell’indagato facendo buongoverno dei principi enunciati dai giudici di vertice.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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