+39 035 321724
info@bgitaliasrl.it
flagIngleseflagSpagnolo
flagItaliano
Twitter
LinkedIn
B&G Italia srl
  • Home
  • Identità
  • Servizi
    • Contabilità e bilanci
    • Commercio Internazionale
    • Consulenza amministrativa e commerciale
    • Consulenza Fiscale
    • Consulenza aziendale, societaria e commerciale
    • Consulenza legale
    • Internazionalizzazione delle imprese
      • Articoli di Silvana
      • Progetti conclusi
  • Opportunità d’affari
    • Agroalimentare
    • Design
    • Metalmeccanica
  • Economia & società
  • News 24
  • Contatti

Frode carosello. Sì alla detrazione IVA

18 Giugno 2014silvanaNews

Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 17 giugno 2014

Se l’Ufficio contesta la partecipazione alla frode “carosello”, la buona fede del cessionario, con conseguente legittimità della detrazione IVA, può essere desunta dagli scarsi rapporti avuti con la “cartiera”. Tale circostanza, obiettivamente, impedisce al contribuente di rendersi conto della situazione della ditta fornitrice.

L’impresa che ha ricevuto fatture soggettivamente false non ha invece diritto alla detrazione IVA quando l’Ufficio finanziario riesce a dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, purché qualificate, la malafede rispetto all’evasione dell’imposta.

È quanto emerge dalla sentenza 17 giugno 2014, n. 13792, della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile T.

Gli Ermellini hanno respinto il ricorso prodotto dall’Agenzia delle Entrate, rendendo così definitiva la sentenza con cui la CTR Lombardia aveva dichiarato illegittimo – annullandolo -l’avviso di accertamento emesso per il recupero dell’indebita detrazione IVA a carico di un’impresa che, negli assunti dell’Ufficio, aveva beneficiato di fatture connesse a operazioni soggettivamente inesistenti, nel più ampio contesto di una frode “carosello”.

Le osservazioni della S.C.
Nel respingere le doglianze formulate dalla difesa erariale, la S.C. ribadisce che nel caso di contabilità apparentemente regolarecompete all’Ufficio finanziario provare: 1) gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, oppure la natura della “cartiera”, l’inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’IVA come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e simili; 2) la connivenza nella frode da parte del cessionario, anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, consistenti nell’esposizione di elementi obiettivi, tali da porre “sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del contraente, il quale non può non rilevarla e peraltro deve coglierla, per il dovere di accortezza e diligenza insito nell’esercizio di un’attività imprenditoriale e commerciale qualificata”. Se l’Amministrazione assolve un siffatto onere probatorio, si sposta sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria (cfr. Cass. n. 10414 del 2011 e n. 7900 del 2013).

Ebbene, dal Palazzaccio osservano che, nel caso di specie, l’Ufficio procedente non ha allegato elementi obiettivi da cui potere dedurre la “connivenza” del cessionario nella frode del cedente. Di tale circostanza ha giustamente dato conto il giudice di merito, che ha annullato l’avviso di accertamento (anche) sull’assunto della buona fede della contribuente; dal materiale istruttorio è infatti emersa la prova della impossibilità della contribuente di riconoscere la natura di cartiere della società importatrice. Sul punto la CTR rileva che: “la buona fede della contribuente può rilevarsi proprio dalla minima entità dei rapporti tra la stessa e la cartiera (…), che consente di concludere per una impossibilità materiale della ricorrente di rendersi conto della specifica situazione della fornitrice, senza contare che non si vede come la contribuente avrebbe potuto controllare o verificare la correttezza fiscale della fornitrice”.

In definitiva la Cassazione esclude la censurabilità della sentenza di secondo grado. Alla ricorrente Agenzia delle Entrate, pertanto, non resta che pagare le spese processuali, liquidate dalla Sesta Sezione –T in complessivi duemilaseicento euro.

Autore: Redazione Fiscal Focus

wordpress theme by initheme.com

Condividi:

  • Stampa
  • LinkedIn
  • Skype
  • Twitter
Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

Visualizza Profilo Completo →

B&G Italia S.r.l. - PI 03323770168 Copyright 2016 | Privacy Policy |