Il perfezionamento della definizione agevolata – La definizione agevolata si perfeziona non con il pagamento di una delle rate eventualmente previste dal piano di dilazione richiesto (Max 5 rate) ma con il pagamento integrale degli importi dovuti in via agevolata; conclusione che sembra diretta conseguenza di quanto disposto dal D.L. 193/2016 all’art. 6 comma 4, il quale prevede che in caso di mancato ovvero d’insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di adesione. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’Agente della Riscossione prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fatto salvo il caso in cui, limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data del 2 dicembre 2016 (entrata in vigore della legge di conversione del decreto), se, alla data di presentazione dell’istanza di definizione agevolata, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento.
Rinuncia all’istanza di definizione agevolata – Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.
In attesa di chiarimenti ufficiali dovrebbe essere percorribile la possibilità di richiedere tempestivamente una dilazione ordinaria affiancata da un’istanza di definizione agevolata. In caso di accoglimento della rateazione, si potrà decidere a luglio, data di scadenza della prima o di una delle rate richieste ai fini della definizione agevolata se definir il carico in via agevolata o mantenere la dilazione ordinaria:
Dilazioni in corso e successiva rinuncia – In presenza di una dilazione in corso, successivamente alla presentazione dell’istanza di rottamazione anche oltre la data del 31 marzo in seguito ad una attenta valutazione circa l’effettiva sostenibilità delle somme dovute in via agevolata, il contribuente potrebbe decidere di mantenere il piano già in essere alla data di presentazione dell’istanza. Tale opzione operativa, percorribile non effettuando il pagamento della prima o dell’unica rata del piano di dilazione di cui alla rottamazione, si ritiene sia percorribile sia per quelle dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. 193/2016) sia per quelle accese in data successiva.
Si ricorda che in presenza di dilazioni in essere, per effetto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata:
In presenza di provvedimenti di rateizzazione concessi successivamente alla predetta data del 24 ottobre 2016, non ricorre la condizione dell’obbligo di pagamento delle rate in scadenza nel trimestre ottobre-dicembre 2016.
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