Regime forfettario – Il regime forfetario è stato istituito dall’articolo 1, nei commi da 54 ad 89, Legge di Stabilità 2015. Ai sensi del comma 54, possono accedere al regime i soggetti che nell’anno precedente abbiano rispettato quattro condizioni corrispondenti a: ricavi e compensi; spese per l’impiego di lavoratori; costo complessivo dei beni strumentali; prevalenza dell’attività autonoma su quella di lavoro dipendente (in alcune ipotesi tale condizione non va verificata).
Limite dei ricavi – In particolare la possibilità di accedere al regime forfetario è riservata alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO 2007 relativo all’attività d’impresa o professionale esercitata. Le diverse soglie tengono conto della diversa redditività dei settori economici, e variano limite compreso tra € 15.000 ed € 40.000. I ricavi e compensi rilevanti ai fini della determinazione del limite per gli imprenditori individuali sono quelli individuati negli articoli 57 e 85, TUIR mentre per gli esercenti arti e professioni sono quelli individuati nell’articolo 54, TUIR.
Legge di stabilità 2015 – Nella bozza della Legge di Stabilità 2015 viene previsto che gli attuali “livelli” di ricavi saranno aumentati di 10.000 euro per tutti, tranne che per i professionisti per i quali l’aumento sarà di 15.000 euro. Questi ultimi, dunque, arriveranno a 30.000 euro.
Reddito da lavoro dipendente – Inoltre secondo la lettera d) del comma 54, introdotta nell’iter di approvazione della Legge di Stabilità 2015, possono accedere al nuovo regime i contribuenti che nell’anno precedente abbiano conseguito redditi d’impresa, di lavoro autonomo in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Tale verifica non va effettuata nei casi in cui il rapporto di lavoro sia cessato oppure che la somma dei redditi d’impresa, o di lavoro autonomo e di lavoro dipendente o assimilato non ecceda l’importo di € 20.000. In questi due casi, quindi, i contribuenti possono comunque accedere al regime, purché rispettino gli altri requisiti, senza dover verificare la prevalenza. Ebbene con la legge di stabilità 2016 viene estesa la possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro.
Regime dei minimi – Per quanto riguarda infine il regime dei minimi (prorogato dal D.L. n. 192/2014, – Decreto “Milleproroghe” – fino a fine 2015), secondo quanto previsto dalla bozza della legge di stabilità 2016 questo confluisce nel regime forfettario diventando il regime delle start up che potrà essere conservato per i primi cinque anni di attività sempre con aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 5%.
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