In ogni caso, trattandosi di una causa ostativa, gli effetti negativi devono essere verificati nello stesso anno e non nel periodo di imposta precedente. Conseguentemente se al termine del periodo di imposta la causa ostativa risulta verificata, il contribuente deve uscire dal regime forfetario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Le prestazioni verso l’ex datore di lavoro dei due anni precedenti
La verifica circa la sussistenza della causa ostativa in esame può determinare, in alcuni casi, la fuoriuscita dal regime forfetario anche se il rapporto di lavoro si è interrotto da più di due anni.
Il caso riguarda un contribuente che ha interrotto il rapporto di lavoro dipendente al 31 dicembre 2017, che nell’anno 2018 ha applicato il regime forfetario e che nel successivo anno 2019 ha effettuato prevalentemente prestazioni verso l’ex datore di lavoro.
La verifica, come anticipato, deve essere effettuata al 31 dicembre dell’anno 2019 e se la condizione della prevalenza risulta confermata il contribuente dovrebbe uscire dal forfait con decorrenza dal 1° gennaio 2020. A tal proposito potrebbe obiettarsi che all’inizio dell’anno 2020 sarebbero decorsi più di due anni dall’interruzione del rapporto con l’ex datore di lavoro (avvenuta in data 31 dicembre 2017) e quindi non sussisterebbe la causa ostativa in rassegna. Questa argomentazione non può essere condivisa in quanto risulterebbe di fatto vanificato il limite di due anni indicato dalla disposizione in commento. Se questa interpretazione fosse ritenuta corretta il contribuente potrebbe restare all’interno del regime forfetario in continuità negli anni 2018, 2019 e 2020 e certamente non è questa la soluzione che aveva in mente il Legislatore.
Più correttamente deve ritenersi che essendosi verificata la causa ostativa al 31 dicembre dell’anno 2019, il contribuente risulterà obbligato ad uscire dal regime forfetario dal 1° gennaio 2020 per poi potervi rientrare nell’anno successivo se, in coincidenza di tale annualità, non abbia superato il limite di ricavi e di compensi pari a 65.000 euro.
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