Il possesso di partecipazioni e la preventiva cessione
Il legislatore ha modificato l’articolo 1, comma 57 della legge n. 190. L’intervento ha riguardato soprattutto il possesso di partecipazioni in Srl, ma sembra che l’Agenzia delle entrate abbia anche modificato l’interpretazione circa i criteri di applicazione della norma.
Il testo novellato della disposizione prevede che gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni non possono entrare nel regime forfetario se partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o ad associazione ed imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR. Non è possibile avvalersi del medesimo regime forfetario anche se il possesso di partecipazioni riguarda Srl, controllate direttamente o indirettamente, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
Il requisito dell’esercizio contemporaneo
Nel corso di un incontro con la stampa specializzata è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se il contribuente potesse rimanere nel regime forfetario nell’anno 2019 sebbene nello stesso periodo di imposta fosse in possesso di quote di partecipazione. In particolare, è stato chiesto se la predetta causa ostativa fosse applicabile anche nel caso in cui prima del termine del periodo di imposta 2019 il contribuente effettuasse la cessione delle predette quote di partecipazione.
L’Agenzia delle entrate, osservando come la legge di Bilancio 2019 abbia riformulato l’art. 57, comma 1 della legge n. 190 del 2014 ha precisato come la causa inibente “debba cessare di esistere prima del periodo di imposta di applicazione del regime agevolato”. La nuova formulazione normativa “non ammette l’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni e la contemporanea partecipazione” in società, associazioni e imprese familiari. Sembra, quindi, che l’Agenzia delle entrate abbia mutato orientamento rispetto al passato quando aveva affermato che sarebbe stata sufficiente la cessione della quota di partecipazione, prima del termine dell’esercizio e quindi entro il 30 dicembre dell’anno di riferimento.
La trasformazione involutiva
Si pone il problema se, nell’ipotesi di trasformazione involutiva, dovuta alla mancata ricostituzione della pluralità dei soci, sia possibile, nel caso di prosecuzione dell’attività in forma individuale, l’applicazione del regime forfetario in rassegna.
L’istituto della trasformazione consiste nel mutamento della veste giuridica della società e nel passaggio da una forma societaria a un’altra. Una particolare fattispecie di trasformazione è quella involutiva da società di persone in ditta individuale che si verifica allorquando viene meno la compagine societaria a esclusione di un unico socio; se entro sei mesi non dovesse avvenire la ricostituzione del numero minimo dei soci o di entrambe le tipologie di soci, nel solo caso delle società in accomandita semplice, la società o si deve definitivamente sciogliere oppure può trasformarsi in ditta individuale. La disposizione di riferimento è rappresentata dall’articolo 2272 del codice civile.
Ad esempio, se una SAS è composta da sue soci e si deve procedere, entro il mese di marzo del 2019, ad una trasformazione involutiva in ditta individuale proseguita dal socio accomandatario, si pone il problema se sia possibile accedere al regime forfetario con decorrenza dallo stesso anno 2019. La soluzione dovrebbe essere positiva
Secondo una prima lettura delle disposizioni non sembra possibile applicare il regime forfetario nel 2019 in quanto nel medesimo periodo di imposta il contribuente ha detenuto la quota di partecipazione nella società di persone. La soluzione negativa potrebbe essere fondata sull’ultimo orientamento fornito dall’Agenzia delle entrate nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata. In questa occasione, l’Agenzia delle entrate ha affermato, come già ricordato, che il contribuente deve cedere la partecipazione entro la fine dell’anno per poi entrare nel regime forfetario a partire dall’anno successivo. Nel caso prospettato si ritiene che la soluzione possa però essere diversa. L’ex socio accomandatario, a seguito dell’operazione descritta, esercita esclusivamente l’attività in forma individuale. Pertanto, in mancanza della contemporaneità tra l’esercizio dell’attività svolta in forma individuale e quella svolta in precedenza dalla società partecipata, risulta possibile accedere al regime forfetario in rassegna. La mancanza della contemporaneità è dovuta alla circostanza che l’avvio della nuova attività è conseguente alla precedente cessazione della SAS.
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