È quanto emerge, in sostanza, dalla sentenza 31 ottobre 2014 n. 23158 della Corte di Cassazione – Sezione Terza Civile.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso proposto da unasocietà di capitali danneggiata dai gravi reati commessi da un ex componente del consiglio di amministrazione.
L’uomo, dopo avere patteggiato la pena per appropriazione indebita aggravata e falso in bilancio, aveva conferito in fondo patrimoniale alcuni immobili con l’evidente intento di sottrarli all’aggressione della società. Di qui il contenzioso, che una volta approdato in Cassazione si è risolto definitivamente a favore dell’ente.
Decidendo la complessa vicenda, gli Ermellini affermano che, vista la duplice funzione pubblicistica di sanzione accessoria del reato e di tutela patrimoniale della vittima di esso, l’inefficacia comminata dall’articolo 192 del codice penale per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dopo la commissione del reato, “colpisce anche quelli posti in essere da chi abbia patteggiato la pena e può essere fatta valere pure dinanzi al giudice civile, prevalendo l’equiparazione della sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna e benché essa non abbia, ad alcun altro effetto, efficacia diretta nei giudizi civili”.
Ma la Suprema Corte, nelle lunghe e corpose motivazioni della sentenza in rassegna,dice anche un’altra cosa interessante, ossia che l’atto negoziale lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è di per sé nullo dal momento che nessuna norma vieta alle parti di compiere attività negoziali che possano comportare un pregiudizio economico o patrimoniale per i terzi. L’ordinamento, infatti, mette a loro disposizione un sistema speciale di tutela articolato sulla sola inefficacia degli atti negoziali posti in essere in loro danno, con la conseguenza che il contratto è e resta pienamente valido ed efficace.
In conclusione, i giudici del Palazzaccio hanno ritenuto di potere decidere la causa nel merito. È stata pertanto rigettata l’opposizione del debitore e quindi legittimata l’espropriazione forzata della società quanto al bene immobile costituito in fondo patrimoniale. Le spese del giudizio sono state interamente compensate tra le parti.
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