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FISCO IN CONFUSIONE SULLE SCADENZE IVA

8 Gennaio 2018silvanaNews

Il termine lungo per chiudere i conti annuali entro il 30 luglio, slitta al 20 agosto, perché beneficia di una doppia proroga

scadenza generica
Il Fisco, nel compilare le istruzioni Iva 2018, per l’anno 2017, si è “dimenticato” di consultare il calendario e così sbaglia tutta la sequenza delle scadenze per il saldo annuale Iva. Per fortuna, si tratta delle bozze diffuse a fine anno 2017 e c’è tempo, fino al 15 gennaio 2018, per il ravvedimento del Fisco. Le date indicate nella bozza delle istruzioni Iva, dove sono riportate le scadenze del saldo annuale, sono sbagliate perché non considerano i differimenti del sabato e nemmeno della pausa di Ferragosto.

Il giusto calendario è questo: il saldo Iva relativo al 2017 può essere versato entro il termine lungo, cioè entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario per il saldo delle imposte sui redditi del 30 giugno 2018, che, essendo sabato, slitta al 2 luglio 2018. Con il differimento del termine ordinario al 2 luglio, i 30 giorni successivi, a partire dal 3 luglio 2018, scadono il 1° agosto 2018. La scadenza del 1° agosto slitta poi al 20 agostoin quanto beneficia della cosiddetta proroga di Ferragosto.

Le istruzioni sui versamenti del saldo Iva 2017
Nella bozza delle istruzioni Iva 2018, nelle “avvertenze generali” per versamenti e rateazioni, si legge che l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (cioè l’importo di 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Il versamento può essere differito “alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo… E’, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al termine fissato dal comma 2 dell’articolo 17 del D. P. R. n. 435 del 2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%”. Nelle istruzioni sono quindi indicate la scadenza ordinaria del 30 giugno e quella “lunga” del 30 luglio, senza considerare che il 30 giugno è sabato e slitta al 2 luglio, ed i 30 giorni successivi al 2 luglio scadono il primo agosto, che poi slitta al 20 agosto, grazie alla cosiddetta proroga di Ferragosto.

Le “giuste” scadenze per il saldo Iva 2017
I contribuenti Iva potranno infatti versare il saldo Iva per il 2017 entro il termine cosiddetto “lungo” di cui all’articolo 17, comma 2, del Dpr 435 del 2001. Questo significa che il saldo Iva 2017 potrà essere versato entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine ordinario per il saldo delle imposte sui redditi del 30 giugno 2018, che, essendo sabato, slitta al 2 luglio 2018. In questo caso, sulle somme dovute fino al 2 luglio 2018, al netto delle compensazioni dei crediti, si dovrà applicare una ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento. Con il differimento del termine ordinario al 2 luglio 2018, i 30 giorni successivi, a partire dal 3 luglio 2018, scadono il 1° agosto 2018. La scadenza del 1° agosto slitta poi al 20 agosto in quanto beneficia della proroga estiva. E’ infatti stabilito che gli adempimenti fiscali e i versamenti da fare con il modello F24 in scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere eseguiti fino al 20 agosto senza maggiorazioni (articolo 3-quater “Termini per adempimenti fiscali”, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

In conclusione, il saldo Iva per l’anno 2017 potrà essere versato:

  • in unica soluzione entro il 16 marzo 2018, oppure a rate, maggiorando dello 0,33% l’importo mensile di ogni rata successiva alla prima;
  • in unica soluzione entro il 30 giugno 2018, che, essendo sabato, slitta a lunedì 2 luglio 2018, o entro i 30 giorni successivi al 2 luglio 2018, che, a partire dal 3 luglio 2018, scadono il 1° agosto 2018, che a sua volta slitta al 20 agosto; nei predetti casi, l’importo dovuto deve essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo; chi paga a rate deve maggiorare prima l’importo da versare dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, e poi aumentare dello 0,33% l’importo mensile di ogni rata successiva alla prima.

Considerato che il modello Iva 2018, per il 2017, dovrà essere approvato entro il 15 gennaio 2018, si può sperare in un “aggiornamento” delle scadenze che tenga conto dell’allungamento dei termini delle scadenze di sabato o nel periodo di sospensione feriale dal 1° al 20 agosto.

Autore: Salvina Morina e Tonino Morina.
Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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