Il Provvedimento si è reso necessario al fine di rendere possibile la trasmissione dei dati contenuti nei quadri ST, SV, SX e SY del modello del Sostituto di Imposta (770/2017) fissando, d’intesa con l’Amministrazione della Corte Costituzionale, il contenuto, i termini e le modalità di trasmissione telematica dei dati.
La predetta intesa tra Agenzia delle Entrate e Amministrazione della Corte Costituzionale è stata sottoscritta ed acquisita con Nota protocollo n. 7105/C/3 del 06.09.2017.
L’articolo 4, comma 6-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22.07.1998 prevede che: “Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all’anno solare precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno”.
I sostituti di imposta sono individuati all’articolo 29 terzo comma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, in particolare il suddetto articolo prevede che: “Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte Costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all’atto del pagamento, una ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, dall’atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all’articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1.Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.”
Trattasi quindi di soggetti, di cui all’articolo 29 D.P.R. n. 600 del 1973 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte.
Ricapitolando l’Amministrazione della Corte Costituzionale deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni relative alle somme e ai valori assoggettati a ritenuta d’acconto nonché gli altri dati previsti dalla normativa vigente entro il 31.10.2017.
Devono essere altresì comunicati i dati fiscali dei percipienti, i dati previdenziali relativi agli iscritti al regime dell’assicurazione obbligatoria nonché i dati relativi ai conguagli a credito o a debito di cui all’articolo 19 del Decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 31.05.1999 contenente “Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 11 giugno 1999.
Per quanto attiene ai termini ed alle modalità di trasmissione delle Certificazioni Uniche contenente i dati fiscali e previdenziali del percipiente, valgono le disposizioni contenute nell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 277 del 28.11.2014 il quale ha introdotto all’articolo 5 il comma 6-quinquies del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22.07.1998 prevedendo che:
Per completezza di informazione per quanto attiene alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione del sostituto di imposta modello 770/2017, relativi all’anno di imposta 2016, si deve rinviare al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15.02.2017 pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 1 comma 361 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007.
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