I versamenti a titolo di finanziamento corrispondono alle somme date dai soci per i quali la società ha obbligo di restituzione. Si tratta di capitali di credito che devono trovare collocazione in bilancio tra le passività.
L’elemento discriminante per tale operazione va individuato esclusivamente nel diritto dei soci alla restituzione delle somme versate.
Proprio per tale motivo per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a capitale necessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il finanziamento in apporto.
La giurisprudenza e la dottrina individuano nella volontà dei soggetti interessati (soci e società) l’elemento rilevante per la qualificazione giuridica del finanziamento o dell’apporto di capitale proprio. Ne consegue che è necessario rendere trasparente tale volontà anche ai terzi che si interfacciano con la società.
A tal fine, non può non assumere rilievo la corretta rappresentazione in bilancio dell’operazione posta in essere.
In tale ottica, non è indifferente esporre in bilancio i versamenti effettuati dai soci:
La collocazione contabile di un versamento effettuato dai soci a favore della società dipende dalla logica economica e giuridica dell’operazione. Ragione per cui, se l’operazione rappresenta un conferimento di capitale di credito, la collocazione sarà tra i debiti; un apporto di capitale di rischio, la collocazione sarà quella del patrimonio netto.
La non corretta classificazione dell’operazione porterebbe ad un fittizio accrescimento delle passività o del netto, con conseguente danno in termini
di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2424 del c.c.), oltre a comportare errori nel calcolo degli indici di bilancio.
Il legislatore della riforma con il D.Lgs n. 6/2003 ha, quindi, disciplinato l’apposizione contabile in bilancio dei versamenti a titolo di finanziamento
operati dai soci, muovendo dalla natura giuridica del fenomeno.
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