Chi comunica è la società/ditta beneficiaria – La comunicazione va effettuata dalla società beneficiaria dei trasferimenti (apporti e finanziamenti) con riferimento ai dati delle persone fisiche, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno effettuato nell’anno di riferimento finanziamenti e/o capitalizzazioni per importi superiori alla soglia citata.
A differenza di quanto previsto per la comunicazione dei dati relativi ai beni dati in uso ai soci, in questo caso non vi è possibilità di scelta tra socio/familiare e società/ditta individuale, in quanto obbligata alla comunicazione è solo la società/ditta beneficiaria.
Esoneri confermati dall’amministrazione – Sono esclusi dalla comunicazione tutti i dati relativi agli apporti già conosciuti dall’Amministrazione finanziaria. E’ il caso, ad esempio, degli aumenti di capitale sociale, i cui dati sono già in possesso dell’Agenzia, per effetto della registrazione fatta dal notaio della delibera dell’assemblea dei soci con cui è stato dato il via libera alla sottoscrizione. Il citato provvedimento n. 94904/2013, recita al paragrafo 3 rubricato “esclusione oggettive”: “Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione di cui al punto 2.2 i dati relativi agli apporti, già in possesso dell’Amministrazione finanziaria”.
E’ il caso, ad esempio, degli aumenti di capitale sociale, i cui dati sono già in possesso dell’Agenzia per effetto della registrazione fatta dal notaio della delibera dell’assemblea dei soci con cui è stato dato il via libera alla sottoscrizione.
I finanziamenti – deliberati dall’assemblea ordinaria di una S.r.l. che stabilisce la natura di finanziamento infruttifero di interessi e la scadenza per la restituzione da parte dello stesso – sono soggetti a registrazione in termine fisso, con applicazione dell’imposta di registro al 3%, solo se risultano da scritture private.
Se, invece, risultano da scambio di corrispondenza commerciale o da delibera assembleare, che autorizzano il finanziamento, l’imposta è dovuta solo in caso d’uso, ex art. 1, lettera a), Tariffa, Parte II, DPR 26 aprile 1986, n. 131.
Dunque, saranno sempre oggetto di comunicazione i dati relativi ai finanziamenti soci “sopra soglia” formalizzati con lo scambio di corrispondenza – metodologia questa, appunto, che evita la tassazione del 3% di cui all’art. 9, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986, visto che in tali casi la registrazione scatta solo in caso d’uso.
Termini e modalità di comunicazione dei dati: come per la comunicazione dei dati relativi ai beni dati in godimento ai soci/familiari, anche per i finanziamenti/ capitalizzazioni la comunicazione dovrà essere inviata attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline, a regime, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni, ma per il solo anno 2012, entro il 12.12.2013, poi portato a venerdì 31 gennaio 2014, grazie all’apertura del canale telematico fino a quella data.
Ancora, anche questa tipologia di comunicazione potrà essere annullata ovvero sostituita entro il termine di un anno dalla scadenza originaria valida per l’invio.
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