Nel caso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rilasciate in luoghi rientranti in diversi circondari, la competenza si radica, invece, nel luogo in cui ha sede l’Ufficio del PM che ha per primo iscritto la notizia di reato.
Sono alcuni dei chiarimenti forniti dalla Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 43320/14, depositata ieri.
Nel respingere il ricorso di due soggetti accusati dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000 e, per questa ragione, interessati da un provvedimento di sequestro preventivo fino alla concorrenza di 254 mln di euro, i giudici del Palazzaccio hanno spiegato che il criterio di carattere generale, per la determinazione della competenza per territorio nei reati tributari, fa leva sui principi delineati dall’articolo 8 cod. proc. pen., al quale l’articolo 18 del D.Lgs. n. 74/2000 espressamente rinvia, disponendo infatti che, qualora la competenza per territorio non possa essere determinata ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen. (luogo di commissione), è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
Detto criterio generale trova le seguenti due eccezioni:
1) nel caso dei reati tributari c.d. in dichiarazione – che sono quelli previsti dal capo I del titolo II del D.Lgs. n. 74 del 2000 – è competente il giudice del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale poiché in tale luogo, secondo l’espressa previsione dell’art. 18, comma 2, del medesimo D.Lgs., il reato si considera consumato;
2) nel caso del reato di cui all’art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000, limitatamente all’ipotesi di plurime fatture o altri documenti per operazioni inesistenti emessi o rilasciati nel medesimo periodo di imposta ma in luoghi rientranti in diversi circondari, la competenza spetta al giudice del luogo ove ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’art. 335 cod. proc. pen.
Siccome il reato previsto dall’art. 8 D.Lgs. n. 74 del 2000 si considera, per espressa previsione di legge, unico nonostante la pluralità delle condotte, nel caso di più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la cui emissione o rilascio sia avvenuta nel medesimo luogo in relazione a uno stesso periodo di imposta, la competenza spetta al giudice che ha sede in detto luogo, coincidente in sostanza con quello della consumazione. Il che spiega, secondo la S.C., la ragione per la quale il Legislatore (per le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti, emessi o rilasciati nel medesimo periodo d’imposta ma in luoghi rientranti in diversi circondari) ha fatto ricorso alla regola secondo la quale la competenza spetta al giudice del luogo ove ha sede l’ufficio del PM che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato.
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