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Fatture false. Da motivare la decisione pro-fisco

22 Aprile 2014silvanaNews

La CTR non può recepire acriticamente la sentenza di primo grado sfavorevole alla parte contribuente

La CTR non può rigettare l’appello del contribuente recependo acriticamente le argomentazioni del giudice di prima istanza.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con la sentenza n. 8850 del 16 aprile 2014.

Il caso. L’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione nei confronti di una società costi ritenuti indeducibili poiché collegati a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La contribuente si è quindi rivolta ai giudici tributari di Bologna, che però le hanno dato sia primo che in secondo grado. Da qui il ricorso il ricorso per cassazione.

La doglianza della contribuente. Nel giudizio di legittimità la società ha lamentato il vizio di motivazione, posto che la CTR aveva trascurato di valutare sia le deduzioni difensive della parte contribuente sia il copioso materiale allegato agli atti del giudizio, sicché l’appello era stato deciso in favore dell’Ufficio finanziario in virtù di un’acritica adesione alle argomentazioni dei primi giudici.

Osservazioni della S.C. La doglianza della società ha colto nel segno. La S.C. rileva come, nel caso concreto, la questione controversa e decisiva per il giudizio fosse rappresentata dalla sussistenza, o meno, di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, delle quali, secondo l’Ufficio, aveva beneficiato la società contribuente.

Ebbene, sul punto – scrive la Sezione Tributaria – “va rilevato che la sentenza di appello non contiene affatto l’indicazione delle ragioni logiche e giuridiche, che hanno indotto l’organo giudicante a disattendere il gravame proposto (..). Ed invero l’impugnata pronuncia non va oltre un generico riferimento all’effettuata lettura del processo verbale di constatazione, che darebbe ‘piena ed indubbi sostanza probatoria agli assunti’, senza, tuttavia, precisare in alcun modo gli elementi desunti da tale verbale, o dalle dichiarazioni di terzi ad esso allegate ‘che pure appaiono’, che abbiano potuto attribuire fondamento a tale convincimento del giudicante”.

In buona sostanza, la sentenza CTR si è risolta, ad avviso dei giudici del Palazzaccio, “in un’acritica e entusiastica, ma – del pari – immotivata adesione” alle ragioni giustificative della pronuncia del giudice di prima istanza. Ciò ha determinato l’accoglimento del ricorso della società e il conseguente rinvio a una diversa sezione della CTR Lazio, per nuovo esame.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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