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Fatture 2017 “in ritardo”. Le scritture in contabilità ordinaria

23 Maggio 2018silvanaNews

iva

Le fatture ricevute nel 2017 e non contabilizzate in tale anno (ovvero quelle che siamo soliti definire come ‘i documenti dimenticati nel cassetto’), hanno un impatto sia in termini di contabilizzazione ai fini IVA che ai fini reddituali.

In questa sede vogliamo andare ad analizzare concretamente tali riflessi, avvalendoci di un esempio numerico ed evidenziando nella pratica contabile quali sono le rilevazioni contabili da effettuare.

Ipotizziamo una situazione di questo genere: contribuente a liquidazione IVA trimestrale, che ha onorato tutti i versamenti dovuti nel corso dell’anno 2017. Con riferimento alle fatture contabilizzate nel IV trimestre 2017 risulta quanto segue:

  • Iva su vendite euro 1.000,00
  • Iva su acquisti euro 400,00

Pertanto, il Modello IVA 2018 avrebbe chiuso con un saldo a debito di euro 600, cui poi si assommano gli interessi, pari all’1%, per liquidazione IVA trimestrale, per un totale dovuto al 16 marzo 2018 (o a rate a partire da tale data, o con posticipo alle scadenze di Redditi previa ulteriore corresponsione di interessi) di euro 606,00.

Prima dell’introduzione delle normative di cui al D.L. 50/2017 in contabilità ordinaria, relativamente alla liquidazione IVA annuale si sarebbero effettuate le seguenti scritture contabili al 31 dicembre 2017:

  • IVA SU VENDITE a ERARIO C/IVA Euro 1.000,00
  • ERARIO C/IVA a IVA SU ACQUISTI Euro 400,00
  • INTERESSI PASSIVI LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI a ERARIO C/ IVA Euro 6,00

In tal modo il conto ERARIO C/IVA andava ad esprimere esattamente al 31 dicembre 2017 il saldo della posizione IVA relativa a tale annualità, pari appunto ad un debito di euro 606,00.

Il contribuente in ipotesi, tuttavia, si ipotizza che abbia “dimenticato nel cassetto” una fattura, datata e ricevuta nel 2017, relativa a fornitura di merce. Tale fattura riporta i seguenti valori: imponibile euro 1000,00, IVA al 10% euro 100,00.

Entrano in gioco a questo punto le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, così come interpretate dalla Circolare 1/E del gennaio 2018, in materia di detrazione dell’IVA.

Sino all’introduzione di tali modifiche, la fattura “smarrita” sarebbe stata contabilizzata senza particolarità nel 2018, ed ai fini IVA i 100,00 euro avrebbero concorso alla liquidazione del periodo di avvenuta contabilizzazione. Certamente, però, ai fini reddituali si sarebbe dovuto tener conto del costo per competenza. Posto che stiamo analizzando un caso di contribuente in contabilità ordinaria, il criterio della competenza resta sempre valido, pertanto, dal punto di vista reddituale le scritture non cambiano rispetto al passato.

Pertanto, al 31 dicembre 2017 occorre riprendere il costo per competenza:

  • MERCI C/ACQUISTI a FATTURE DA RICEVERE euro 1.000,00.

Nell’anno successivo (2018) all’atto della contabilizzazione della fattura, in luogo del costo si utilizzerà il conto FATTURE DA RICEVERE.

Ciò che cambia rispetto al passato è l’aspetto IVA: con le modifiche introdotte dal D.L. 50/2017 il diritto alla detrazione deve essere esercitato nella dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura. Come chiarito dalla Circolare 1/E/2018 per poter esercitare la detrazione occorre che la fattura di acquisto sia registrata sul libro IVA acquisti e l’imposta deve concorrere in dichiarazione IVA dell’anno in cui è avvenuta la ricezione stessa.
Posto che nel nostro esempio la fattura è stata ricevuta nel 2017, ma non contabilizzata, l’IVA può essere stata recuperata soltanto considerandola nel Modello IVA 2018, ed effettuando la contabilizzazione di tale fattura entro il 30 aprile 2018 in apposito sezionale o con un metodo che comunque renda la fattura “smarrita” distinguibile da quelle che concorrono alla liquidazione ordinaria di periodo del 2018.
Se la fattura ha seguito il corretto percorso imposto dal D.L. 50/2017, il saldo del dichiarativo annuale Modello IVA 2018 non evidenzia un debito di 606 euro, poiché si recuperano anche i 100 euro della fattura “tardiva”.

Pertanto in IVA annuale si evidenzia un debito di 500 euro, cui sommano gli interessi dell’1%, quindi 5 euro, per un totale a debito di euro 505,00. Tuttavia, nella contabilità del 2017 non vi è traccia dei 100,00 euro di IVA a credito relativa alla fattura contabilizzata nel 2018 ma con riferimento all’anno 2017. Per fare in modo che le scritture contabili rispecchino il contenuto del dichiarativo e rappresentino il reale debito per ERARIO C/IVA del contribuente, le scritture da effettuarsi al 31 dicembre 2017 risultano essere le seguenti:

  • IVA SU ACQUISTI a ERARIO C/IVA D.L. 50/2017 euro 100,00

Questa rilevazione serve per evidenziare ed assorbire nell’IVA Acquisti anche l’imposta relativa alla fattura che è stata contabilizzata nel 2018 in apposito sezionale.

  • IVA SU VENDITE a ERARIO C/IVA Euro 1.000,00;
  • ERARIO C/IVA a IVA SU ACQUISTI euro 500 (a chiusura del conto IVA su ACQUISTI, per un importo pari a 400,00 relativi alle fatture registrate nel IV trimestre + i 100,00 euro recuperati con il meccanismo del D.L. 50/2017);
  • INTERESSI PASSIVI LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI a ERARIO C/ IVA Euro 5,00 (pari all’1% dell’imposta dovuta in dichiarazione).

Come abbiamo già ricordato, deve essere anche effettuata la ripresa ai fini reddituali del costo, con la rilevazione FATTURE DA RICEVERE.

Nel 2018 (entro il 30 aprile), contabilmente la fattura “in ritardo” sarà registrata come segue:

  • Diversi A FORNITORE euro 1.100,00
  • FATTURE DA RICEVERE euro 1.000,00
  • ERARIO C/IVA D.L. 50/2017 euro 100,00

In tal modo trovano “chiusura” i conti FATTURE DA RICEVERE ed ERARIO C/IVA D.L. 50/2017 e viene correttamente rappresentato che il costo non influisce sul bilancio 2018 (posto che è stato ripreso per competenza nel 2017) e l’IVA assolta sugli acquisti non confluisce nella liquidazione periodica relativa al mese / trimestre 2018 nella quale la fattura è stata contabilizzata a mente del D.L. 50/2017, poiché ha già concorso alla liquidazione annuale dell’imposta dovuta per il 2017.

Autore: Sandra Pennacini. Direttore Antonio Gigliotti. Redazione Fiscal Focus.

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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