L’Agenzia delle Entrate fornisce, con il documento pubblicato lo scorso 24 giugno 2014, fondamentali chiarimenti in tema di fatturazione IVA, alla luce delle novità IVA introdotte dalla Direttiva comunitaria nel nostro ordinamento, dal 01 gennaio 2013.
Fattura differita – Premesso che dal primo gennaio 2013 è possibile emettere una fattura differita non solo per le cessioni di beni, ma anche per le prestazioni di servizi, purché la fattura emessa indichi in dettaglio le operazioni effettuate e le prestazioni di servizio siano individuabili “attraverso idonea documentazione”, l’amministrazione chiarisce cosa debba intendersi per “idonea documentazione”.
Secondo l’Agenzia, il legislatore nazionale, al pari di quello comunitario, non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali. Ritiene, pertanto, che il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta.
Da tale documentazione deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. Può trattarsi, ad esempio, oltreché del documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d’incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi.
A tale fine, nel caso di cessione di beni, la fattura differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l’indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472. Per le cessioni di beni si ricorda che, come chiarito con la circolare del 9 agosto 1975, n. 27, il pagamento, totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all’emissione del documento di trasporto o di altro documento idoneo, non fa venir meno la facoltà di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo. Invece, se anteriormente all’emissione dei suddetti documenti, abbia luogo il pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, il cedente deve emettere la relativa fattura entro lo stesso giorno del pagamento.
Resta salva la possibilità per il contribuente di emettere fattura differita anche nel caso in cui effettui una sola delle richiamate operazioni (cessione di beni o prestazione di servizi, risultanti da idonea documentazione) nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto.
L’Agenzia osserva, infine, che l’emissione di un’unica fattura riepilogativa deve ritenersi consentita anche in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo cessionario/committente.
Fattura semplificata – Il nuovo articolo 21-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, come introdotto dalla Legge n. 228 del 2012, prevede che la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100,00 euro, può essere emessa in modalità semplificata, con l’indicazione di alcune informazioni specificatamente elencate nelle lettere dalla a) alla h) del comma 1 dello stesso articolo.
In particolare, nella lettera e), si precisa che deve essere indicata la ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento.
Al riguardo, da una chiara interpretazione letterale della norma, emerge che il contribuente può indicare nella fattura semplificata gli elementi “tradizionali” di cui al primo periodo della lettera e) del richiamato articolo 21-bis (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti) oppure, in alternativa, può riportare nel documento il codice fiscale o la partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento.
L’individuazione del cessionario o committente, alternativamente, con gli elementi sopra indicati, chiarisce l’Agenzia, non preclude l’esercizio del diritto alla detrazione di cui all’articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, laddove esistente.
La registrazione della fattura semplificata è anch’essa semplificata – Nel caso in cui il cessionario/committente sia identificato con il solo numero di partita IVA o con il codice fiscale, l’obbligo di registrazione della fattura semplificata da parte dell’emittente è correttamente assolto con l’indicazione dei predetti dati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, prescritti dall’art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972. Va da sé che dovranno essere rispettate tutte le altre modalità di registrazione delle fatture attive, quali, l’indicazione, per ciascuna fattura, dell’ammontare dell’imponibile e dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
Fattura rettificativa senza il limite dei 100 euro – Inoltre, specifica l’Agenzia, in caso di fattura rettificativa emessa ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, la fattura può essere emessa in forma semplificata senza limiti d’importo.
La norma IVA non sottopone l’emissione della fattura rettificativa in modalità semplificata, infatti, ai limiti di valore cui è sottoposta l’emissione della fattura originaria.
La fattura rettificativa può essere emessa, quindi, in modalità semplificata a prescindere dall’importo certificato, come per altro già chiarito con la circolare n. 13/E del 2013.
Poiché, a richiesta del cliente, anche i soggetti di cui all’articolo 22 (bar, ristoranti, ecc.) – nonostante siano normalmente esonerati – sono tenuti a emettere fattura, è stata prevista per i medesimi, in un’ottica di semplificazione, la possibilità di avvalersi della c.d. fattura-ricevuta fiscale che, emessa in duplice esemplare utilizzando stampati sostanzialmente allo stesso modo della ricevuta fiscale, assolve alle medesime funzioni della fattura ordinaria (cfr. D.M. 30 marzo 1992).
La fattura semplificata può essere emessa anche in sostituzione della fattura-ricevuta fiscale, in quanto la medesima funzione sostitutiva che riveste la fattura ordinaria deve essere riconosciuta alla fattura semplificata, la cui emissione, oltre a rendere non necessaria l’emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, è sostitutiva della fattura-ricevuta fiscale.
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