Tra pochi giorni non sarà più possibile l’invio di fatture cartacee a ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza. Dal prossimo 6 giugno infatti i Ministeri e le loro articolazioni, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale tra cui Inail e Inps sono tenuti a ricevere le fatture elettroniche.
Il principale effetto del suddetto obbligo, come detto, riguarda le amministrazioni destinatarie che non potranno accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e neanche procedere al pagamento, neppure parziale, sino all’invio del documento in forma elettronica.
Dal canto loro i fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno invece gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione, ma anche in quella di conservazione.
La decorrenza – Il Decreto IRPEF (D.L. 66/2014), attualmente in fase di conversione in legge, ha ridisegnato l’avvio della fatturazione elettronica relativamente alle amministrazioni pubbliche. Più in dettaglio, è stato previsto l’anticipo al 31 marzo 2015 dell’obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali.
Resta invariata la decorrenza dell’obbligo per Ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza. Per tali soggetti, infatti, si prevede una partenza anticipata al 6 giungo 2014, come stabilito dal D.M. 55 del 3 aprile 2013, in attuazione dell’obbligo introdotto dall’articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, Finanziaria 2008.
Invio delle fatture elettroniche – L’imminente obbligo di emissione della fattura elettronica per i fornitori della PA, costringe gli stessi ad adeguare le fasi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture.
Per quanto riguarda il formato della fattura elettronica, questo è definito nell’allegato A del D.M. 55 del 3 aprile 2013 che rimanda al sito del SdI per la corrispondente specifica tecnica (sintassi) in linguaggio Xml. Le specifiche tecniche di FatturaPa sono disponibili sul sito del sistema di Interscambiowww.fatturapa.gov.it.
Il contenuto della fattura è quello previsto dall’art. 21, del D.P.R. 633/1972. Come elemento aggiuntivo viene previsto l’inserimento del codice ufficio necessario a indirizzare elettronicamente la fattura alla Pa destinataria. Con le modifiche apportate dal decreto n. 66 del 2014, risulta ora obbligatoria anche l’indicazione dei codici Cig e Cup.
Una volta predisposta la fattura, questa deve essere trasmessa tramite il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (Sdi).
La trasmissione della fattura al SdI può essere effettuata direttamente dal prestatore o da un intermediario autorizzato.
Anche la Pa committente può utilizzare un intermediario autorizzato a ricevere le fatture per proprio conto.
Successivamente a tale invio, possono verificarsi le seguenti situazioni:
– ricezione notifica di scarto dal Sdi, per il mancato superamento dei controlli formali del Sistema di interscambio. In tale caso la fattura si considera non emessa, quindi non viene inoltrata alla Pa destinataria;
– il Sistema di interscambio rilascia al fornitore una ricevuta di consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito positivo. In tal caso la fattura si considera emessa;
– il Sistema di interscambio rilascia al fornitore una ricevuta di mancata consegna, nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo per impossibilità di recapito. In tale caso la fattura si considera emessa e sarà onere del Sdi di contattare la Pa destinataria affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, risolto il problema, di procedere con l’invio.
Altro obbligo per le imprese fornitrici della PA è la conservazione elettronica delle fatture emesse. Il processo di conservazione è attualmente disciplinato dal DPCM del 23 gennaio 2004.
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