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FATTURA ELETTRONICA, EMISSIONE IN GIORNATA. UN SEZIONALE PER RIMEDIARE AGLI SCARTI

3 Luglio 2018silvanaNews

E’ stata pubblicata in data 2 luglio la Circolare 13/E, con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica. Nella circolare vengono fornite risposte ai principali quesiti pervenuti dalle associazioni di categoria in materia di Fattura Elettronica (di seguito FE).

Le questioni poste di maggiore interesse vertono in gran parte sulla fatturazione elettronica relativa alla ‘filiera dei carburanti’. Viene ribadito che sono interessate all’obbligo di fatturazione elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinate ad essere utilizzate come carburanti per motori per uso autotrazione, escluse, fino al 31 dicembre, le cessioni effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.

Sin qui nessuna novità, tuttavia la Circolare puntualizza un passaggio che può essere di grande interesse soprattutto nelle fasi intermedie delle cessioni (grossisti), laddove l’utilizzo finale del carburante può non essere noto, precisando che “le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA impongono che la fatturazione sia elettronica”. In sostanza, se la destinazione del carburante è senza dubbio diversa dall’uso autotrazione, non scatta l’obbligo anticipato di FE. Diversamente, nel dubbio, la fattura deve essere elettronica.

E’ stato altresì chiarito che l’obbligo di FE decorre dal 1 luglio, inteso come data di emissione del documento. Pertanto, in caso di fatturazione differita, ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, le fatture per cessioni rientranti nell’obbligo datate a partire da tale data, seppure riguardanti operazioni effettuate in epoca precedente, dovranno essere in formato elettronico ed essere pertanto trasmesse tramite Sistema di Interscambio.

Chiarito anche il corretto trattamento delle cessione di carburante per trattori agricoli e forestali: per quanto riguarda l’obbligo di fatturazione elettronica, questo non scatta per benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell’articolo 57 del codice della strada). Tuttavia, valgono anche per questi tipi di forniture di carburante gli obblighi pagamento con strumenti tracciabili (articolo 1 comma 909 L. 2015/2017). Quindi, no fattura elettronica anticipata, ma obbligo – dal 1 luglio – di pagamento solo con i mezzi ritenuti idonei a garantire la tracciabilità (elencati nel Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 73203 del 4 aprile 2018).

Quanto al termine ultimo di trasmissione al SdI delle fatture che documentano le cessioni di carburante, la Circolare richiama che l’introduzione della FE nulla ha mutato rispetto alle regole che sottendono all’emissione delle fatture. Pertanto, fatto salvo il caso della fatturazione differita, l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante (ovvero entro le ore 24 del medesimo giorno – circolari n. 42 del 31 ottobre 1974 e n. 225/E del 16 settembre 1996). Tuttavia questa previsione va a scontrarsi con i tempi tecnici di SDI per l’effettuazione dei controlli, che solo laddove diano esito positivo fanno si che la fattura ‘esista’ a tutti gli effetti.

Per questa ragione la Circolare richiama come a far fede sia la data di emissione (e contestuale invio) della fattura al SDI, non rilevando i successivi tempi di elaborazione. Tempi strettissimi, dunque, a carico dei contribuenti per l’emissione e la trasmissione della fattura al SDI, per quanto la Circolare apra ad un minimo di tolleranza legata alle fasi di avvio del sistema: “Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”

Nel caso in cui il file relativo ad una fattura elettronica venga scartato dal SdI, tale fattura si considera non emessa e, laddove sia già stata contabilizzata, dovrà essere “stornata” con una variazione interna contabile. Ricordiamo che l’eventuale ricevuta di scarto perviene al soggetto emittente entro 5 giorni dalla data di trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio laddove la fattura non superi i controlli richiesti, ad esempio poiché riporta un codice destinatario inesistente. Al ricevimento dell’eventuale notifica di scarto sarà dunque necessario emettere nuovamente la fattura. La Circolare precisa che tale ‘nuova’ fattura dovrà “preferibilmente” riportare la medesima numerazione e la medesima data di quella che è stata oggetto di scarto. Viene altresì precisato che i documenti inviati “doppi”, ovvero riportanti la medesima numerazione e medesima data di un documento già oggetto di trasmissione, vengono automaticamente scartati dal Sistema di Interscambio. Tuttavia questo meccanismo di scarto non va ad interessare quelle fatture che sono state già oggetto di uno scarto precedente, pertanto il nuovo invio riportante medesima data e numerazione di fattura non comporta respingimenti automatici da parte del SDI.

Se l’emissione con medesima data e numero non è possibile, la Circolare apre a due ulteriori possibilità: emissione di fattura con data e numero progressivo, che richiami comunque la fattura originaria (contabilizzata e poi stornata internamente), oppure emissione di fattura con un identificativo che “espliciti” che si tratta di un documento rettificativo. A titolo esemplificativo, si cita: “Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale”.

Autore: Sandra Pennacini. Redazione Fiscal Focus. Direttore Antonio Gigliotti.

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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