Domanda – Sono un avvocato recentemente iscritto all’Albo ed alla Cassa Nazionale Forense; ho aperto la partita Iva per svolgere la mia attività come libero professionista; vorrei avere qualche chiarimento circa le modalità di emissione delle fatture (sono inquadrato nel regime fiscale ordinario) ed in particolare alle modalità di applicazione dei contributi previdenziali.
Risposta – L’Avvocato, libero professionista, rientra tra le attività cosiddette “ordinistiche”, ovvero quelle attività professionali protette che prevedono l’obbligo di iscrizione all’Albo o all’Ordine o al Collegio e conseguentemente alla relativa Cassa Nazionale di Previdenza.
In particolare, con riferimento all’attività di avvocato vi è l’obbligo di iscrizione all’Albo degli Avvocati e alla Cassa Forense.
In quanto libero professionista con partita Iva, al fine di certificare i propri compensi, deve emettere la parcella; l’obbligo impositivo (ovvero l’obbligo di emettere la fattura) scatta, come per tutti i professionisti, al momento in cui avviene l’incasso del compenso.
Rispetto al compenso pattuito il professionista dovrà provvedere ad addebitare al cliente una quota, a titolo di rivalsa, di contributo integrativo destinato alla Cassa Forense, nella misura del 4% del compenso stesso.
Il compenso in aggiunta al contributo integrativo formerà il cosiddetto imponibile ai fini dell’Iva, sul quale sarà, quindi, applicata l’imposta sul valore aggiunto nella misura ordinaria del 22%.
Imponibile più Iva determineranno il totale della fattura o parcella rilevante ai fini delle registrazioni contabili.
All’atto del pagamento della fattura il Committente o Cliente, se non privato, effettua in qualità di sostituto di imposta una ritenuta Irpef a titolo di acconto sulle imposte che matureranno sulla futura dichiarazione dei redditi; tale ritenuta d’acconto, calcolata nella misura del 20% sul compenso, quindi al netto del contributo integrativo del 4%, dovrà essere versata dal Committente entro il 16 del giorno successivo al mese in cui è stato effettuato il pagamento della fattura.
In carico al Committente o Cliente, se non privato, permangono altri obblighi sempre con riferimento alla ritenuta d’acconto trattenuta al professionista, ovvero la certificazione della ritenuta (da trasmettersi telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 07.03 e da consegnare al professionista entro il 31.03).
Per quanto attiene alla sfera contributiva il professionista dovrà, oltre ai contributi minimali integrativi e soggettivi, effettuare il versamento delle somme eccedenti:
Ciò detto bisogna anche sottolineare una novità: in occasione della riunione dei delegati della Cassa Forense del 29.09.2017 è stata approvata la seguente delibera “il contributo integrativo minimo di cui all’art. 7, comma 1, lett. B) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022”. Resta comunque dovuto, per tali anni, il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume d’affari dichiarato.
Pertanto, nel caso in cui il professionista realizzasse un volume d’affari inferiore rispetto a quello previsto per il versamento dei contributi minimali, a differenza di quanto applicato prima della delibera del 29.09.2017, il professionista non dovrà versare almeno il minimale limitandosi, quindi, al versamento del contributo integrativo effettivamente determinato sulla base del volume d’affari, tra l’altro addebitato a titolo di rivalsa al cliente.
Oltre a ciò, per il caso di specie, il solo contributo soggettivo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35^ anno di età.
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