È quanto emerge dalla sentenza n. 1765/15 della Sesta Sezione Civile – 1 della Suprema Corte.
Un professionista ha proposto opposizione contro lo stato passivo del fallimento di una Spa, ritenendo ingiustificata la decisione del Giudice delegato di ammettere in privilegio, ex art. 2751, n. 2, cod. civ., anziché in prededuzione, ex art. 111 L.fall., il credito riguardante l’attività dal medesimo svolta in favore della procedura, consistita nella stesura della relazione prevista dall’art. 161, co. 3, L.fall.
Il Tribunale adito ha confermato il provvedimento del G.D., sul presupposto che fosse carente la prova dell’utilità, per la massa dei creditori, della prestazione eseguita dall’opponente. Di qui il giudizio in Cassazione.
Ebbene, la S.C. ha sostenuto che i crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione, ai sensi dell’articolo 111, comma 2, della legge fallimentare, come modificato dall’articolo 99 del D.Lgs. n.5 del 2006; si è affermato, infatti, che tale disposizione, nell’indicare come prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, “detta un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, introduce un’eccezione al principio della par condicio creditorum, estendendo in caso di fallimento la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali” (cfr. ex multis n. 5098/14 e n. 9489/13).
È pertanto immotivata la decisione del Tribunale di negare l’ammissione in prededuzione del credito in questione; altrettanto immotivatamente il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’articolo 182-quater L.fall., il quale, prima della sua abrogazione da parte della Legge n. 134/12, subordinava la prededucibilità a un’espressa disposizione del provvedimento di ammissione al concordato preventivo e all’omologa del relativo accordo. La Corte fa notare che la disposizione (art. 182-quater), poi abrogata nel 2012, è entrata in vigore dopo l’insorgenza del credito del ricorrente.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la S.C. ha accolto il ricorso del professionista con decisione della causa nel merito. Per l’effetto, gli ermellini hanno disposto l’ammissione del credito professionale in prededuzione a norma dell’articolo 111 L.fall.
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