La normativa Fatca è stata varata dagli Usa per contrastare l’evasione fiscale da parte dei propri contribuenti che utilizzano veicoli esteri per gli investimenti delle somme derivanti dal mancato pagamento di imposte. Per contrastate tale fenomeno la normativa de quo prevede che gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, società di gestione del risparmio, sim e broker) identifichino e segnalino all’autorità fiscale i propri clienti aventi residenza fiscale statunitense a partire dal 1° luglio 2014.
L’applicazione della normativa prevede un duplice step:
– il trasferimento dei dati da parte degli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate italiana;
– i dati verranno a loro volta trasferiti, entro il 30 Settembre 2015, dall’Agenzia all’IRS (Internal Revenue Service – Agenzia fiscale statunitense).
I soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione sono le istituzioni finanziarie italiane (Reporting Italian Financial Institution, Rifi), fatte salve le eccezioni previste dal decreto. Le istruzioni delle Entrate chiariscono che, ai fini della comunicazione, le Rifi possono, ad alcune condizioni, avvalersi di entità sponsor e di fornitori terzi di servizi.
Tali soggetti dovranno effettuare l’invio dei dati richiesti entro il prossimo 31 Agosto. Sarà compito dell’Agenzia trasmetterle successivamente all’IRS (Internal Revenue Service), autorità competente USA, nel rispetto degli impegni internazionali.
In particolare, formeranno oggetto di scambio di informazioni tra le Amministrazioni Finanziarie dei due Paesi, da realizzarsi in via automatica e a cadenza annuale, gli elementi indicati nell’art. 2 dell’Accordo FATCA, ovvero:
– i dati identificativi del titolare del conto;
– il numero di conto;
– il nome e i dati identificativi dell’istituto finanziario che effettua la comunicazione;
– il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell’anno solare o del diverso periodo di riferimento.
Tale accordo consentirà di ottenere taluni benefici per i contribuenti italiani, come ad esempio, l’esenzione dalla ritenuta del 30% sui pagamenti di fonte statunitense; la rimozione dei principali ostacoli giuridici legati alla protezione dei dati.
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