Lo scopo dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici è quello di consentire all’Agenzia delle Entrate il controllo sulle compensazioni sin dal momento in cui sono effettuate, senza dover attendere la presentazione delle dichiarazioni fiscali in cui verranno indicati il credito e il debito compensati tra loro. La disposizione normativa risulta essere in vigore dal 24 aprile 2017 ma in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. 241/1997 inizierà solo a partire dal 1 giugno 2017.
Pertanto le prima scadenze nelle quali saranno operative le nuove regole sono quelle del 16 giugno, per l’acconto di Imu e Tasi alle quali aggiungere le scadenze mensili per le imprese. Inoltre, al 30 giungo, ci sarà il c.d. “tax day” nel quale tutti i contribuenti saranno chiamati al versamento delle imposte dirette senza maggiorazione, con la possibilità di differire il pagamento di un mese con la maggiorazione dello 0,4%. Pertanto, facendo un breve riepilogo, le deleghe a “zero”, ovvero nelle quali vi sia una compensazione integrale del tributo da versare con un credito d’imposta andranno presentate esclusivamente con i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel (o eventualmente avvalendosi di un intermediario abilitato che può trasmettere le deleghe di pagamento in nome e per conto dei contribuenti).
In riferimento alle imminenti scadenze l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti con la Circolare 68/E/2017 indicando, in via preliminare, una serie di codici tributo che già in applicazione delle previgenti disposizioni obbligavano i contribuenti ad utilizzare i servizi telematici per la compensazione. Questo elenco è riportato nell’allegato 1 del provvedimento.
Inoltre, a seguito della modifica sopra citata, sono stati individuati dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora, per i soli soggetti titolari di partita IVA, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. L’elenco dei relativi codici tributo è riportato nell’allegato 2. L’obbligo, però, non sussiste qualora, nella medesima delega di pagamento, i codici riportati nell’allegato 3, colonna 2, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3 (in questo caso, infatti, la compensazione si considera di tipo “verticale” o “interno”). Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni “interne” indicate nell’allegato 3, residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.
Da ultimo, sempre nella circolare si è data conferma di quanto già affermato dall’Agenzia delle Entrate relativamente al fatto che i codici tributo non compresi negli elenchi precedenti, tra cui quelli relativi al rimorsati dai sostituti d’imposta a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 66 del 2014 e dell’articolo 1, commi 12 e ss., della L. n. 190 del 2014 (c.d. “bonus Renzi”), non rientrano nei nuovi obblighi di compensazione indicati dalla c.d. “manovra correttiva”. Purché la delega di pagamento non esponga anche importi a credito per i quali risulti necessario il rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223 del 2006.
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