È bene premettere come l’art. 166, co. 2-quater, D.P.R. 917/1986, consente ai soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la residenza fiscale in uno Stato:
• appartenente all’UE oppure appartenente allo Spazio economico europeo (SEE) incluso nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, comma 1, D.P.R. 917/1986;
• che abbia stipulato con l’Italia un accordo per la reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010;
di accedere a un regime opzionale di carattere “sospensivo” alternativo a quello del realizzo immediato.
L’art. 1, co. 1, del D.M. 02.07.2014 prevede in particolare la possibilità di optare per la sospensione o per la rateizzazione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
Si tratta in sostanza di individuare il valore che soggetti terzi avrebbero riconosciuto per l’acquisto dei suddetti assets.
Nella determinazione delle plusvalenze da assoggettare a tassazione differita assume un’importanza fondamentale il momento dell’effettivo trasferimento all’estero della residenza fiscale in riferimento del quale sarà necessario valorizzare i plusvalori latenti. Tali valori vanno individuati in riferimento all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia o di esistenza in Italia della stabile organizzazione oggetto di trasferimento, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento stesso. L’art. 2, del D.M. 02.07.2014, dispone che ai fini dell’applicazione dell’art. 166 del TUIR, il trasferimento della residenza è determinato tenendo conto delle Convenzioni in materia di doppia imposizione sui redditi vigenti tra l’Italia e gli Stati appartenenti all’Unione europea ovvero aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, nonché di quelle tra i predetti Paesi e gli Stati terzi, ove vigenti. Generalmente la residenza fiscale è disciplinata nell’art. 4 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.
In caso di opzione per la rateizzazione, la plusvalenza determinata unitariamente in riferimento all’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia o di esistenza in Italia della stabile organizzazione oggetto di trasferimento andrà versata in 6 rate annuali di pari importo.
In caso di opzione per la sospensione dell’imposta, questa deve essere versata al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
– beni e i diritti ammortizzabili, inclusi quelli immateriali e l’avviamento: con riferimento all’esercizio di maturazione delle quote residue di ammortamento, che sarebbero state ammesse in deduzione ai fini dell’ordinaria determinazione del reddito d’impresa, indipendentemente dalla imputazione al conto economico;
– partecipazioni e strumenti finanziari similari alle azioni, diversi da quelle dell’art. 85 del TUIR: nell’esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale;
– per gli strumenti finanziari, anche derivati, diversi dai precedenti: Il maggior valore è suddiviso in quote costanti in base al periodo di durata residua dei medesimi;
– per ciascuno dei predetti elementi e per gli altri elementi patrimoniali non soggetti a processo di ammortamento: nell’esercizio in cui si considerano realizzati ai sensi delle disposizioni del TUIR.
Si considera in ogni caso evento realizzativo il decorso di dieci anni dalla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia.
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