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Estromissione agevolata: il perfezionamento della procedura

20 Aprile 2016silvanaNews

FISCO1

La possibilità per gli imprenditori individuali di estromettere dal regime d’impresa i beni immobili strumentali deve fare i conti sia con la precisa individuazione dei beni agevolabili che con i tempi di perfezionamento della procedura. In merito a quest’ultimo aspetto, importanti indicazioni sono rinvenibili nei precedenti interventi di prassi emanati per chiarire le precedenti versioni dell’agevolazione.

C.M. 39/E/2008 – Va innanzitutto evidenziato che per potere fruire dell’estromissione agevolata è necessario che i beni che s’intende far fuoriuscire dal patrimonio dell’impresa siano posseduti alla data del 31 Ottobre 2015.
Né consegue che per fruire dell’agevolazione l’impresa deve essere stata costituita prima del 31 ottobre 2015.
Rifacendoci ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 39/E/2008, si può fornire un quadro ben delineato dei soggetti che possono o non possono fruire dell’agevolazione.
Possono fruire dell’estromissione agevolata:

  • l’erede dell’imprenditore deceduto e il donatario dell’azienda, purché abbiano proseguito l’attività del defunto in forma individuale;
  • gli imprenditori che applicano il regime di vantaggio.

Non possono invece fruire del regime agevolato:

  • le imprese che hanno iniziato l’attività dal 1° novembre 2015 o l’hanno cessata al 31 dicembre 2015;
  • l’imprenditore individuale che ha concesso l’unica azienda in affitto o in usufrutto prima del 1° gennaio 2016, non rivestendo più la qualifica d’ imprenditore;
  • gli enti non commerciali.

I tempi dell’agevolazione – L’accesso all’agevolazione in questione è subordinata al rispetto di determinati requisiti temporali.

Nello specifico:

  • i beni devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 2015; per i beni acquistati in leasing, il riscatto deve essere avvenuto precedentemente a tale data (R.M. 188/E/2008);
  • l’operazione deve perfezionarsi entro il 31.05.2016.

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, in occasione delle precedenti versioni dell’agevolazione, l’Amministrazione Finanziaria aveva avuto modo di chiarire che l’opzione si esercita con il comportamento concludente (C.M. 39/E/2008) unitamente al pagamento dell’imposta sostitutiva. Per comportamento concludente s’intende l’indicazione in contabilità del bene estromesso e dell’imposta sostitutiva entro il 31 maggio nonché l’indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2016 (UNICO 2017).

Per ciò che invece concerne il perfezionamento dell’operazione questo coincide con il pagamento dell’imposta sostitutiva.
Nella C.M. 39/E/2008 è stato chiarito che l’estromissione si intende perfezionata con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, con la conseguenza che l’omesso o insufficiente versamento delle rate successive alla prima non ne determina l’inefficacia, ma legittima l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, dei relativi interessi e della sanzione.

Tuttavia, successivi interventi di prassi, hanno fornito interpretazioni non conformi rispetto a quanto affermato nella C.M. 39/E/2008.
Nello specifico:

  • con la R.M. 82/E/2009 venne collegato il perfezionarsi dell’operazione alla sola indicazione in dichiarazione senza che assuma alcun rilievo il pagamento dell’imposta sostitutiva; in altri termini, secondo tale interpretazione, esercizio dell’opzione e perfezionamento dell’opzione coincidono;
  • con la R.M. 228/E/2009 venne collegato il perfezionarsi dell’operazione al solo pagamento dell’imposta sostitutiva e questo in caso di omessa indicazione in dichiarazione dell’esercizio dell’opzione.
Autore: Gioacchino De Pasquale. Redazione Fiscal Focus.

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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