C.M. 39/E/2008 – Va innanzitutto evidenziato che per potere fruire dell’estromissione agevolata è necessario che i beni che s’intende far fuoriuscire dal patrimonio dell’impresa siano posseduti alla data del 31 Ottobre 2015.
Né consegue che per fruire dell’agevolazione l’impresa deve essere stata costituita prima del 31 ottobre 2015.
Rifacendoci ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 39/E/2008, si può fornire un quadro ben delineato dei soggetti che possono o non possono fruire dell’agevolazione.
Possono fruire dell’estromissione agevolata:
Non possono invece fruire del regime agevolato:
I tempi dell’agevolazione – L’accesso all’agevolazione in questione è subordinata al rispetto di determinati requisiti temporali.
Nello specifico:
Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, in occasione delle precedenti versioni dell’agevolazione, l’Amministrazione Finanziaria aveva avuto modo di chiarire che l’opzione si esercita con il comportamento concludente (C.M. 39/E/2008) unitamente al pagamento dell’imposta sostitutiva. Per comportamento concludente s’intende l’indicazione in contabilità del bene estromesso e dell’imposta sostitutiva entro il 31 maggio nonché l’indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2016 (UNICO 2017).
Per ciò che invece concerne il perfezionamento dell’operazione questo coincide con il pagamento dell’imposta sostitutiva.
Nella C.M. 39/E/2008 è stato chiarito che l’estromissione si intende perfezionata con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva, con la conseguenza che l’omesso o insufficiente versamento delle rate successive alla prima non ne determina l’inefficacia, ma legittima l’iscrizione a ruolo degli importi non versati, dei relativi interessi e della sanzione.
Tuttavia, successivi interventi di prassi, hanno fornito interpretazioni non conformi rispetto a quanto affermato nella C.M. 39/E/2008.
Nello specifico:
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