Si ricorda, in proposito, che la Legge di Bilancio per il 2017 ha esteso i termini previsti dal comma 121, dell’art. 1, della Legge n. 208/2015 che consente l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, con il versamento di un’imposta sostitutiva pari all’8%.
In particolare, il comma 566 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 ha riaperto i termini per usufruire dell’agevolazione prevedendo che: “Le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1º gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1º gennaio 2017.”
La ratio dell’operazione è quella di estromettere l’immobile dal regime d’impresa e di farlo transitare nella sfera privata dell’imprenditore beneficiando di un regime agevolativo che implica l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP da versare, appunto, entro il 30 novembre 2017 (solo la prima rata).
L’istituto in questione si rivolge esclusivamente agli imprenditori individuali, per i quali alla data del 1° gennaio 2017 non sia venuta meno la qualifica di imprenditore, ossia quei soggetti che non abbiano cessato la partita IVA alla data del 31 dicembre 2016. La norma prevede altresì che al 31 ottobre 2016 l’imprenditore risulti proprietario dell’immobile oggetto di estromissione.
Su quest’ultimo aspetto occorre precisare che, per espressa previsione normativa, gli immobili che possono essere oggetto di estromissione agevolata sono quelli strumentali per natura o per destinazione di cui all’art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), posseduti dall’imprenditore alla data del 31 ottobre 2016. Inoltre, l’art. 65, comma 1 TUIR, prevede che gli immobili strumentali, per natura o per destinazione, si considerano relativi all’impresa se indicati nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217 del Codice civile, per le imprese in contabilità ordinaria, mentre per le imprese in contabilità semplificata, nel caso in cui tali immobili risultino dal registro dei beni ammortizzabili.
Non possono essere oggetto di estromissione agevolata, invece, gli immobili che costituiscono beni merce o che non sono strumentali né per natura né per destinazione, anche se indicati nell’inventario.
L’efficacia dell’estromissione è subordinata all’esercizio dell’opzione da parte dell’imprenditore individuale, che si esplica nel cosiddetto “comportamento concludente”. Nello specifico, al 31 maggio 2017, deve risultare la rilevazione contabile dell’operazione di estromissione dell’immobile nel libro giornale o nel registro dei beni ammortizzabili, a seconda che l’impresa sia in contabilità ordinaria o in regime contabile semplificato. Inoltre, poiché la legge assimila la destinazione di beni all’uso personale dell’imprenditore alla cessione di beni, l’estromissione dei beni rientra tra le operazioni rilevanti ai fini IVA. Da ciò consegue l’obbligatorietà dell’emissione di un’autofattura da parte dell’imprenditore individuale.
Si rammenta che il perfezionamento dell’esercizio dell’opzione per l’estromissione si ha con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 82/E/2009. Alla luce di ciò, l’imprenditore individuale deve indicare nel quadro RQ del modello Redditi PF 2018 il valore (normale o catastale) dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.
Tuttavia, in caso di omessa compilazione del quadro relativo all’estromissione dell’immobile (RQ del modello Redditi PF), il contribuente può provvedere a sanare l’omissione mediante la presentazione della dichiarazione integrativa e non solo mediante la dichiarazione correttiva entro 90 giorni dalla scadenza del termine come invece sostenuto in passato. Pertanto, la mancata compilazione del quadro RQ del modello Redditi PF configura una mera ipotesi di errore od omissione sanabile mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nei termini previsti dall’articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, fermo restando che l’integrazione del quadro RQ deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (data di presentazione modello Redditi 2019). Occorre evidenziare, inoltre, che in questi casi è necessario che l’imposta sostitutiva sia versata regolarmente e correttamente nella misura e nei modi richiesti ex lege.
L’estromissione degli immobili strumentali, effettuata dall’imprenditore individuale, costituendo un’ipotesi di destinazione al consumo personale del medesimo o, comunque, estranee all’esercizio dell’impresa, comporta la determinazione di una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra il valore normale del bene e il costo fiscalmente riconosciuto dello stesso.
Il costo fiscalmente riconosciuto è determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili (costo storico), al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d’imposta 2016, tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.
Il valore normale, invece, può essere rappresentato assumendo il valore di mercato del bene (ai sensi dell’art. 9 TUIR) oppure il relativo valore catastale.
Si precisa che, ai fini della determinazione della suddetta plusvalenza, la normativa in questione consente di assumere quale valore normale, il valore catastale dell’immobile (opportunamente rivalutato), se inferiore, in luogo del suo valore di mercato (V. M.). Resta ferma la facoltà, per il contribuente, di determinare la plusvalenza assumendo, quale valore normale, un qualsiasi valore intermedio tra il quello di mercato e quello catastale.
Il regime agevolativo previsto dall’art.1 della L. n. 208/2015 permette di assoggettare la plusvalenza, così determinata, ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, la cui aliquota viene fissata nella misura dell’8%. L’imposta, così determinata, deve essere versata dall’imprenditore individuale in due rate:
Le rate devono essere versate mediante modello unificato di pagamento F24, utilizzando il codice tributo “1127”. È ammessa la compensazione degli importi dovuti con i crediti tributari e/o contributivi vantati dallo stesso contribuente nei confronti dell’Erario.
In caso di versamento in ritardo è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D. Lgs. n. 472/97.
È bene sottolineare che il mancato versamento dell’imposta non è causa di disconoscimento dell’agevolazione, ma implica esclusivamente l’applicazione delle relative sanzioni amministrative (omesso o tardivo versamento). Infatti, l’opzione per l’estromissione si perfeziona indicando i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che eventuali omessi, insufficienti o ritardati versamenti dell’imposta non inficiano l’agevolazione ma implicano la successiva iscrizione a ruolo degli importi non versati (salvo la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso).
Si precisa inoltre che, qualora l’operazione sia soggetta anche all’imposta sul valore aggiunto, l’IVA dovuta dovrà essere versata nei termini ordinari.
Infine, poiché l’estromissione dei beni immobili non si configura quale atto traslativo, bensì come mero passaggio del bene dalla sfera imprenditoriale alla sfera privata dello stesso soggetto, per tale operazione non sono dovute imposte di registro, ipotecaria o catastale.
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