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Estensione reverse charge nel settore edile ed energetico

4 Dicembre 2014silvanaNews

DDL di Stabilità 2015

Per contrastare ulteriormente l’attuazione di frodi IVA, nel DDL di Stabilità si prevede l’estensione del meccanismo del reverse charge a ulteriori cessioni di beni e prestazioni di servizi, compatibilmente a quanto previsto nella Direttiva 2006/112/UE.
Si fa riferimento in particolare agli articoli 199 e 199 bis della suddetta Direttiva.

Riguardo al settore edile, l’art. 199, par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE consente agli Stati membri di stabilire che il debitore d’imposta sia il soggetto passivo al quale siano rese le “prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili”.

In merito al settore energetico, l’art. 199-bis della direttiva n. 2006/112/CE, inserito dalla direttiva n. 2010/23/UE e modificato dalla direttiva n. 2013/43/UE, prevede l’applicazione del reverse charge per determinati settori che, secondo l’esperienza degli Stati membri, sono considerati ad alto rischio di frode.

In recepimento dell’art. 199 par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE, il Legislatore introduce nel D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17 prevedendo l’applicazione del reverse charge per le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

A differenza di quanto previsto nella lettera a), dell’art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972, la nuova lettera a-ter) del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. 633/1972 si applica in ogni caso, quando il committente è un soggetto passivo.
Si applica indipendentemente:
– sia dal rapporto contrattuale;
– sia dalla tipologia di attività esercitata.
Per chiarezza, nella lettera a) è inserita la precisazione che dal relativo ambito sono escluse le operazioni di cui alla successiva lettera a-ter).
La nuova misura viene introdotta a regime.

Compatibilmente con l’art. 199-bis della direttiva n. 2006/112/CE, all’art. 17, comma 6, D.P.R. n. 633/1972 sono aggiunte le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater), in base alle quali temporaneamente (fino al 31 dicembre 2018) il meccanismo dell’inversione contabile si applica anche:
– ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 3 della direttiva n. 2003/87/CE;
– ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
– alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore.
Per tutte le nuove fattispecie soggette a reverse charge è possibile chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione IVA annuale in base al presupposto di cui all’art. 30, comma 3, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, ossia in caso di differenza delle aliquote medie sulle vendite e sugli acquisti.
In base all’art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, lo stesso presupposto consente di chiedere il rimborso del credito IVA trimestrale, ovvero di effettuare la compensazione “orizzontale”.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

Dott.ssa Silvana Bruce

Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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