A partire dal 1° Luglio 2014 sarebbe dovuta diventare operativa la ritenuta sui flussi esteri prevista dall’art. 4, comma 2, D.L 167/1990 come riformulato dalla Legge europea 2013. Questo per effetto di quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19.02.2014 (Protocollo 2014/24663) che, tenuto conto delle difficoltà sollevate dagli operatori, rinviava al 1° Luglio 2014 la decorrenza degli adempimenti connessi alle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 2, D.L 167/1990.
Per nostra fortuna il Decreto Legge IRPEF (D.L. 66/2014, conv. Con mod. L. 89/2014) ha abrogato definitivamente la tanto discussa ritenuta del 20% sui bonifici esteri.
Nella C.M. 19/E/2014 del 27.06.2014, in cui si analizza la modifica dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, l’Amministrazione Finanziaria rivolge l’attenzione anche agli effetti di tale abrogazione ai fini dell’esonero dall’obbligo di compilazione del quadro RW da parte dei contribuenti e di segnalazione da parte degli intermediari.
Si ricorda innanzitutto che ai sensi dell’art. 4, co. 3, D.L. 167/1990, gli obblighi di monitoraggio non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Come chiarito nella C.M. 38/E/2013, l’esonero è previsto:
1. per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti;
2. per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali;
3. per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari residenti.
Nella C.M. 19/E/2014 viene ulteriormente precisato che “In tutti e tre i casi l’esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione mediante l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, delle imposte sostitutive o delle ritenute a titolo d’imposta o d’acconto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 600 del 1973 o in altre disposizioni”.
Data l’abrogazione della ritenuta sui flussi esteri, vi èl’impossibilità in alcuni casi per l’intermediario che interviene nella riscossione di applicare le imposte e, conseguentemente, l’impossibilità di usufruire dell’esonero dalla compilazione del quadro RW. Ai fini dell’esonero, non è infatti sufficiente il mero intervento di un intermediario residente, essendo stabilito che è necessaria l’applicazione delle imposte da parte dello stesso.
Nella C.M. 19/E/2014 si chiarisce che “per effetto delle modifiche normative in esame, i sostituti d’imposta che intervengono nella riscossione dei redditi derivanti da attività finanziarie estere applicheranno le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive dietro specifico incarico a cura del contribuente, sempreché le norme non individuino specificamente il soggetto tenuto ad operarle”.
Le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria vanno nella direzione di concedere l’esonero anche nei casi in cui l’intermediario non sia tenuto ad applicare le imposte sostitutive o le ritenute a titolo d’imposta o d’acconto ma sia obbligato ad effettuare la segnalazione nel Modello 770.
A tal proposito appare rilevante l’esempio proposto nel documento di prassi relativo all’esonero dalla compilazione del quadro RW nel caso di partecipazioni qualificate di diritto estero.
Viene infatti precisato che le partecipazioni qualificate di diritto estero possono usufruire dell’esonero da monitoraggio, nonostante sia stata abrogata la richiamata ritenuta a titolo d’acconto, a condizione che le partecipazioni siano detenute nell’ambito di un rapporto di amministrazione o gestione con l’intermediario residente in virtù del quale quest’ultimo applica la ritenuta a titolo d’acconto sui relativi dividendi ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973. Inoltre, in assenza di un’imposizione sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni qualificate, l’intermediario residente deve in ogni caso effettuare la segnalazione dell’operazione nell’ambito del 770, quadro SO.
Viene altresì precisato che per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d’imposta non hanno prodotto reddito, l’esonero compete sempreché affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito) che ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. In mancanza di tale affidamento, il contribuente deve indicare le consistenze delle attività nel quadro RW evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d’imposta o che sono infruttifere.
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