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Esenzione Iva Expo

24 Febbraio 2014silvanaNews

Pubblicati i modelli in inglese e francese

Premessa – L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli in inglese e francese con cui richiedere l’esenzione Iva per gli acquisti di beni e servizi e per le importazioni da parte dei Paesi partecipanti all’Esposizione Universale di Milano 2015.

Risoluzione 10 tradotta – In particolare sono state divulgate le traduzioni in inglese e francese della risoluzione n. 10/E che contengono le versioni in lingua del modello, al fine di rendere più facile agli espositori internazionali la sua compilazione. Questa agevolazione è prevista dall’Accordo stipulato tra il Governo italiano e il Bureau International des Expositions e riguarda le operazioni di importo superiore a 300 euro.

Come recuperare l’Iva già versata – Compilando il modello, i Commissariati Generali possono chiedere ai propri fornitori l’immediata applicazione della non imponibilità Iva. Nel modello, che dev’essere compilato in doppia copia, va indicata la finalità dell’acquisto e il riferimento della norma che dispone l’agevolazione (art. 10, comma 5, dell’Accordo). Per le operazioni già effettuate, i fornitori possono emettere, entro un anno, una “nota di credito” a favore dell’acquirente (articolo 26, commi 2 e 3 del Dpr n.633 del 1972) e recuperare così l’importo Iva già versato attraverso la detrazione.

Iva – La richiamata disposizione prevede, infatti, che “per quanto attiene all’imposta sul valore aggiunto (IVA), gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili. Ai fini del presente Accordo l’espressione ‘acquisto e/o importazioni di importo rilevante’ si applicherà agli acquisti di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia”.

I criteri
– Ai fini di chiarire l’ambito applicativo della norma, viene precisato che con riferimento al limite d’importo per individuare le operazioni non imponibili, ai fini dell’applicazione del citato articolo 10 dell’Accordo, vale quanto stabilito dall’articolo 72, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; pertanto, il limite è individuato in euro 300,00 (trecento). Inoltre i Commissariati Generali possono chiedere ai propri fornitori di beni o servizi l’immediata applicazione della non imponibilità IVA, rilasciando loro la dichiarazione scritta secondo il modello allegato al documento in commento. Infine il documento sarà emesso in due copie, una delle quali sarà consegnata al fornitore e l’altra conservata dal Commissariato Generale.

Il modello – Per quanto riguarda il modello, questo si compone della Sezione A dove vanno indicati i dati generali del beneficiario (indicazione della denominazione del Commissariato Generale e del soggetto che ne ha la rappresentanza); della Sezione B nella quale i Commissariati Generali dichiarano il possesso dei requisiti per l’applicazione del regime di non imponibilità e della Sezione C, dove vengono indicati i dati del fornitore e dei beni acquistati.

Autore: Redazione Fiscal Focus

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Dott.ssa Silvana Bruce

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Titolare delle studio B&G Italia S.r.l. & Partners Collaboratrice diretta dell’Ambasciata Argentina – Dipartimento Sviluppo Economico

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