Modalità – L’autorizzazione ha efficacia fino a quando il cliente mantiene i rapporti con la banca o fino al giorno in cui diventa superflua per l’entrata in vigore di accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni tra lo Stato dell’intermediario finanziario e l’Italia, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del modello Ocse di convenzione contro le doppie imposizioni, oppure di uno strumento giuridico conforme allo standard stabilito dal medesimo organismo europeo in materia di condivisione di informazioni sui conti finanziari. Va poi segnalato che, per le attività detenute o trasferite in Svizzera, in Liechtenstein e nel Principato di Monaco, il waiver perderà efficacia dall’entrata in vigore degli accordi in materia firmati con l’Italia, rispettivamente, il 23 febbraio, il 26 febbraio e il 2 marzo 2015, o, se anteriore, con la concreta attuazione dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.
Il modello – Il modello pubblicato oggi on line è composto di due parti: la prima è indirizzata all’intermediario e deve essere compilata dal contribuente; con la seconda, l’intermediario dichiara di aver accettato l’autorizzazione del suo cliente. Il rappresentante dell’operatore finanziario che controfirma il waiver, deve attestare di aver preso visione dell’autorizzazione e di assicurare che l’intermediario soddisfi le richieste dell’Agenzia delle Entrate. Nella prima parte, i campi da riempire riguardano, tra gli altri, i dati identificativi della banca, i tipi di rapporti oggetto della procedura di emersione (conto corrente, conto fiduciario, eccetera), i dati del soggetto a cui è intestata formalmente la relazione bancaria e quelli dell’effettivo beneficiario, la data di apertura, eventuali procure, il periodo di validità. Nella seconda parte, oltre alle informazione utili a identificare le parti, deve essere precisato l’indirizzo, compreso quello di posta elettronica, a cui l’Amministrazione finanziaria deve inviare le richieste.
wordpress theme by initheme.com