Nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, sono sorti problemi interpretativi con riguardo alla corretta efficacia delle agevolazioni Irpef da applicare ai trasfertisti. L’articolo 7-quinquies del D.L. n. 193/2016, recentemente convertito in legge, interviene sull’articolo 51, comma 6, del Tuir, fornendo una interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti.
I trasferisti – La Suprema Corte, con sentenza n. 3066 del 17 febbraio 2016, ha definito “i trasfertisti” come coloro i quali espletano la propria prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi da quello della sede o di altro stabilimento aziendale.
Il citato articolo 51, dispone che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile e dal tenore letterale della norma, quindi, occorre avere riguardo alle concrete caratteristiche della prestazione, ossia “resa in luoghi sempre variabili e diversi”, e non alle modalità di corresponsione degli emolumenti, atteso che il carattere di continuità della loro erogazione non è di per sé decisivo. Inoltre, per essere considerati “trasfertisti”, non occorre un’apposita clausola contrattuale. In altri termini, se il datore di lavoro comanda il “trasfertista” ad eseguire la prestazione in luoghi sempre variabili e diversi, lo fa in adempimento di un preciso obbligo contrattuale e non in base ad un occasionale o contingente accordo di volta in volta raggiunto con il lavoratore.
Il menzionato comma 6, riguarda coloro che percepiscono indennità e maggiorazioni per tutti i giorni retribuiti, compresi i giorni festivi, di ferie e di malattia, senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta. La retribuzione imponibile, dunque, comprende quanto corrisposto ai trasfertisti per le attività lavorative che comportino un continuo movimento del dipendente per raggiungere, con i mezzi in genere dell’azienda, località diverse, determinabili sulla base delle opere da eseguire.
Il D.L. n. 193/2016 – Come già anticipato, l’articolo 7-quinquies del decreto in esame, introduce una norma interpretativa sulle agevolazioni Irpef applicabili ai lavoratori trasfertisti.
In sostanza, viene stabilito che il comma 6 dell’articolo 51 del Tuir, si interpreta nel senso che detti lavoratori possono accedere ai benefici previsti, in termini di abbattimento al 50 per cento del reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi, laddove dimostrino di soddisfare contestualmente le tre condizioni seguenti:
Qualora queste condizioni non siano tutte contestualmente dimostrate, il beneficio non può essere applicato, ma viene riconosciuto il trattamento previsto dal comma 5, sempre dell’articolo 51 del Tuir, riguardante le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione dell’imponibile Irpef nei limiti e nelle condizioni di legge.
Applicando il suddetto comma 5, ai fini del trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta e simili, si ricorda che è necessario distinguere le ipotesi di trasferta del dipendente effettuata nell’ambito del territorio comunale, ove si trova la sede abituale dell’azienda, da quella eseguita fuori dal territorio comunale.
In generale, per le trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale, le indennità o i rimborsi spese corrisposti al dipendente concorrono a forma il reddito.
Il regime fiscale delle trasferte eseguite fuori dal territorio comunale è differente a seconda delle modalità di corresponsione utilizzate. Sono, infatti, previsti tre differenti sistemi, ossia sola indennità forfetaria di trasferta, rimborso a piè di lista ed indennità forfetaria e rimborso a piè di lista. La tassazione delle indennità avviene, dunque, in funzione dell’applicazione di uno dei tre metodi sopra richiamati.
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