Con l’abolizione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso è modificato altresì il comma 681 della Legge n. 147/2013 con il quale il Legislatore stabilisce la quota del tributo a carico del possessore e del detentore materiale dell’immobile alla luce del fatto che la TASI, a differenza dell’IMU è un tributo che grava sia sul possessore sia sull’occupante. Sostanzialmente la disciplina è la stessa del 2015 con qualche accorgimento dovuto a seconda che l’immobile occupato sia abitazione principale (non di lusso) o meno per l’occupante.
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