A tal proposito, in sede di premessa è utile ricordare che entrambi i regimi scontano la stessa imposta sostitutiva ma in misura diversa, ossia:
Inoltre, mentre chi opera nel regime agevolato determina il reddito (principio di cassa) in maniera analitica potendo dedurre i costi inerenti l’attività, chi agisce in regime forfettario determina, invece, il reddito applicando ai compensi percepiti (principio di cassa) un coefficiente di redditività (che varia a seconda del codice Ateco) e non può dedurre i costi inerenti l’attività, salvo i contributi previdenziali ed assistenziali assolti per disposizioni di legge.
Fatto il doveroso richiamo, a proposito dell’acconto, per la sua determinazione, il legislatore ritiene possibile scegliere (alternativamente) tra due metodi, vale a dire:
Metodo storico per i due regimi – Per il calcolo dell’acconto 2016, per i due regimi in commento valgono le seguenti regole (occorre prendere come riferimento il rigo LM42 del Modello Unico/2016):
Nel caso in cui l’acconto è dovuto, per il versamento vale quanto segue:
– se il 100% di LM42 è uguale o superiore a 257,52 euro, il pagamento va fatto i due soluzioni, ossia:
– se il 100% di LM42 non è superiore a 257,52 euro, il pagamento dell’acconto va fatto in unica soluzione entro il 30 novembre 2016.
A differenza del primo acconto, il secondo (o unico) acconto non è rateizzabile.
I codici tributo per il versamento del secondo (o unico) acconto sono i seguenti:
Come anno di riferimento va indicato “2016” (si veda figura in fondo).
Metodo previsionale – Come anticipato, in alternativa al metodo storico, il contribuente potrebbe decidere di versare gli acconti 2016 sulla base del metodo previsionale, ossia in considerazione dei minori compensi e/o dei maggiori oneri che questi potrebbe avere per l’anno in corso (e non basandosi, dunque, sul dato storico). Si consiglia, di ricorrere a questo metodo qualora le previsioni possono essere fatte con un certo grado di attendibilità, poiché se non si verificheranno potrebbe generarsi un insufficiente versamento che andrà ravveduto prima del versamento del saldo 2016 (Modello Uncico/2017). Così, ad esempio, per un professionista che opera in regime forfettario iscritto alla cassa di previdenza obbligatoria, e che ha un parco clienti 2016 che è lo stesso del 2015 e che nel 2016 perde un cliente da cui riceveva un compenso annuo di 5.000 euro, potrebbe essere conveniente adottare il metodo previsionale visto che si presume che il reddito imponibile 2016 sarà lo stesso del 2015 decurtato del compenso che è venuto a mancare per via della perdita del cliente (fermo restando che da qui a fine anno non si acquisiranno altri clienti e quindi altri compensi). In questo caso, il metodo previsionale sarà abbastanza attendibile e gli permetterà di versare un acconto in misura inferiore rispetto all’adozione del metodo storico.
Il contribuente, potrebbe anche decidere di ricalcolare ora l’acconto adottando il metodo in esame. Si consideri, ad esempio, una seguente ipotesi per un contribuente che opera nel forfettario dal 2015 (Modello Unico/2016):
Essendo inferiore a 257,52 euro, questi andrebbe versato in unica soluzione (codice tributo 1791) entro il prossimo 30/11.
A settembre 2016 si perde un cliente con conseguente perdita di compenso rispetto allo scorso anno di 3.000 euro. Il contribuente prevede che fino al 31/12/2016 non acquisirà altri clienti ed i compensi che riceverà da quelli rimasti in portafoglio resteranno gli stessi del 2015 ed anche i contributi IVS (dovuti sul minimale) restano gli stessi anche per il 2016. In considerazione di ciò, questi decide di ricalcolare l’acconto con il metodo previsionale. Dunque:
Il contribuente, può decidere di versare entro il prossimo 30/11 tale importo in luogo di 243 euro (dovuto con il metodo storico). Tuttavia, se poi in sede di saldo 2016 le sue previsioni non risulteranno verificate dovrà ravvedere dapprima l’insufficiente versamento del secondo acconto 2016, ossia la differenza tra (243,00 – 150,00 = 93 euro).
Alcuni casi particolari – Potrebbero verificarsi delle situazioni particolari in base alle quali è più opportuno scegliere un metodo piuttosto che l’altro, oppure si può procedere a non versare l’acconto 2016. In particolare:
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