Gli accertamenti sintetici, basati su redditometro e incrementi patrimoniali, devono essere preceduti dall’instaurazione di un contraddittorio con il contribuente, anche se tale obbligo è stato normativamente introdotto solamente a partire dal periodo d’imposta 2009. Questo è quello che sostiene la Ctp di Varese con la Sentenza 84/12/13.
Per gli accertamenti sintetici relativi agli anni fino al 2008 la prassi degli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate anche dopo l’avvento dell’art. 22, comma 1, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010, è soltanto quello di inviare al contribuente persona fisica un lungo e dettagliato questionario ex art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 attinente l’individuazione dei beni e servizi a disposizione del nucleo familiare in un determinato anno o più anni e degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati nel periodo d’imposta verificato e nei successivi.
Al contribuente sono lasciati solo 15 giorni per rispondere con l’avvertimento che la mancata restituzione del questionario o la sua restituzione incompleta o con dati non veritieri è punita ai sensi dell’art. 11, lettera B, del D.Lgs. n. 471/1997 con la sanzione da euro 258 a euro 2.065.
Vista la limitazione temporale in sede di risposta al questionario, è bene prevedere la possibilità di integrare l’invio con la documentazione al momento non disponibile con una frase del tipo ‘‘il sottoscritto si riserva di fornire ulteriori documenti e notizie che non si trovano attualmente in mio possesso e disponibilità, considerato anche il tempo limitato di soli 15 giorni per rispondere al questionario ed il tempo invece non breve trascorso dalle annualità oggetto del controllo’’.
Nel caso in cui vi siano validi motivi ed impedimenti vari, è opportuno segnalarli immediatamente entro i 15 giorni dalla notifica e contestualmente richiedere e ottenere un congruo periodo di proroga.
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