È quanto emerge dalla sentenza 12 aprile 2016, n. 7146, della Sesta Sezione Civile –T della Cassazione.
La Commissione Tributaria Regionale di Bari dovrà pronunciarsi nuovamente con riguardo ad un accertamento con metodo sintetico mediante il quale è stato rideterminato in aumento il reddito dichiarato dal contribuente per il periodo 2003, in ragione d’ incrementi patrimoniali per beni immobili e mobili e della disponibilità di un’abitazione principale e di autovettura.
In particolare la CTR dovrà riconsiderare le prove offerte dal contribuente in relazione all’acquisto dell’autovettura. Sul punto, infatti, è stato eluso il D.M. 10/09/1992 nella parte in cui stabilisce che non si applica ai beni relativi esclusivamente ad attività d’impresa la presunzione secondo cui gli stessi beni si considerano nella disponibilità della persona che li utilizza o ne sopporta i relativi costi.
Ebbene, la Suprema Corte ha osservato che “la ricorrente ha assolto – con modalità autosufficienti – all’onere di dettagliare le fonti di prova dedotte a riferimento della censura in argomento (e cioè riguardo alla detrazione fatta dall’impresa della spesa di acquisto del bene mobile registrato di cui si tratta), fonti a tenore delle quali il giudicante non avrebbe potuto omettere di considerare ed applicare la previsione del ridetto DM secondo la quale presunzione di disponibilità non si applica a riguardo dei beni relativi esclusivamente all’attività d’impresa”.
In conclusione, la Corte ha cassato la decisione impugnata in relazione a quanto accolto e rinviato alla CTR Puglia.
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