È quanto emerge dalla sentenza 5 maggio 2015 n. 18518 della Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale.
Un soggetto residente in Francia è stato colpito da un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, in relazione all’ipotizzato reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 per non aver presentato, quale titolare di una ditta individuale, la dichiarazione IVA per il 2012, con un’imposta evasa, secondo il Tribunale del Riesame, in 44.658 euro.
L’ordinanza confermativa della misura cautelare è stata impugnata in Cassazione per violazione di legge.
Il Tribunale del Riesame ha ravvisato il fumus delicti nonostante abbia riconosciuto che l’imputato non era tenuto a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi essendo lui cittadino francese residente in Francia; il giudice di merito, secondo il ricorrente, ha perciò violato l’art. 7ter del D.P.R. n. 633/72, che applica il sistema dell’inversione contabile ai casi in cui un soggetto passivo residente abbia commissionato una prestazione di servizio a un altro soggetto passivo non residente il quale non è tenuto ad assolvere l’imposta perché tale obbligo grava su chi ha ricevuto la prestazione. Pertanto, chi esegue la prestazione di servizio emette fattura senza l’IVA, come nel caso di specie, dove la presentazione della dichiarazione sarebbe stata (in tesi difensiva) del tutto pleonastica.
Ebbene, il ricorso dell’imprenditore francese è stato ritenuto fondato.
L’articolo 17 del decreto IVA, ha ricordato la Suprema Corte, stabilisce “che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari o committenti”. La norma, quindi, introduce il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) in forza del quale gli obblighi relativi al versamento dell’IVA debbono essere adempiuti dal soggetto che riceve la prestazione, non da colui che la esegue, in deroga alla procedura ordinaria di applicazione della imposta medesima secondo il sistema della rivalsa; un meccanismo adottato dagli Stati dell’Unione al fine di evitare il rischio che il cessionario (o committente) porti in detrazione l’imposta che il cedente, per contro, non provvede a versare all’Erario.
Nel caso di specie, il ricorrente, cittadino francese residente in Francia (soggetto passivo non residente) e titolare di partita IVA francese, ha fatturato senza Iva le prestazioni effettuate dall’omonima ditta individuale alla committente soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. Di conseguenza, “il Tribunale del riesame avrebbe dovuto verificare se il versamento della relativa imposta sul valore aggiunto spettasse effettivamente al ricorrente oppure alla committente medesima”.
L’ordinanza del Tribunale, pertanto, è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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