I redditi delle società semplici, in nome collettivo, e in accomandita semplice residenti nel territorio dello stato sono imputati a ciascun socio indipendentemente dalla loro percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili(principio di trasparenza, art 5 T.U.I.R.); le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato le quote si presumono uguali.
Per effetto del principio di trasparenza il reddito prodotto dalla società di persone e desumibile dal Modello Unico SP è imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote possedute; saranno quest’ultimi a provvedere ai fini dell’assoggettamento all’Imposta IRPEF, all’inserimento di tali valori nel proprio modello dichiarativo.
L’utile o la perdita viene attribuita al socio:
• nel periodo di produzione del reddito ed indipendentemente dall’effettiva percezione da parte dei soci;
• a coloro che risultano soci alla chiusura del periodo d’imposta;
• in proporzione alle quote di partecipazione detenute all’inizio del periodo d’imposta.
Le imposte sul reddito da partecipazione unitamente ad eventuali altri redditi quindi saranno versate dal socio.
Esempio – La società in accomandita semplice S.A.S è costituita da due soci; il socio A è titolare di una quota pari al 35%, il socio B per la quota rimanente del 65%; la stessa società ha conseguito nel 2015 utili per un importo pari a € 200.000 quindi:
• il socio A dovrà dichiarare e versare le imposte sul reddito da partecipazione pari a 70.000;
• il socio B terrà conto in dichiarazione e per il versamento delle imposte su un importo di € 130.000.
I due soci devono provvedere a pagare le imposte indipendentemente se hanno o meno percepito l’importo riportato in dichiarazione (principio di trasparenza).
Come accade per gli utili, anche le perdite prodotte dalla società di persone vanno attribuite ai soci, che risultano tali alla chiusura del periodo d’imposta, in proporzione alle quote di partecipazione. Le quote di partecipazione al reddito, quindi, sono quelle risultanti dall’atto costitutivo o documento equipollente anteriore al periodo d’imposta.
Le medesime proporzioni previste per la ripartizione degli utili, devono essere rispettate anche per l’imputazione delle perdite (art. 8 TUIR); tuttavia per le perdite della società in accomandita semplice che eccedano il capitale sociale la disposizione si applica solo nei confronti dei soci accomandatari.
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