Allo studio un nuovo Decreto finalizzato a semplificare i rapporti tra fisco e contribuente, con l’obiettivo di ridurre i costi amministrativi e garantire maggiore facilità di gestione degli adempimenti. Il Ministero dell’Economia di concerto con l’Amministrazione Finanziaria sta lavorando in questa direzione, consapevole che le semplificazioni devono essere a costo zero per l’Erario. Abrogazione della comunicazione black list- In concreto, uno dei principali interventi contenuti nel “nuovo” Decreto Semplificazioni fiscali è relativo all’abrogazione della comunicazione black list. Il tema era stato recentemente affrontato dal Legislatore nel D.Lgs. 175/2014, con il quale era stato riscritto l’articolo 1 del D.L. 98/2010, cambiando la periodicità della comunicazione delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori Black list, che è diventata annuale (in luogo della precedente comunicazione mensile o trimestrale), e innalzando la soglia di esenzione a 10.000,00 euro. Comunicazione relativa agli acquisti da San Marino – Dovrebbe essere anche il momento dell’abrogazione della comunicazione relativa agli acquisti da San Marino. Gli acquisti da San Marino possono essere soggetti a due procedure, a seconda che l’operatore sanmarinese indichi o meno l’IVA in fattura. Se l’IVA non è indicata, l’acquirente italiano deve integrarla indicando l’IVA dovuta e comunicare l’operazione all’Agenzia delle Entrate. Un tempo tale comunicazione era cartacea, ora invece è telematica e va effettuata compilando il quadro SE del modello polivalente. Si tratta dello stesso modello utilizzato per lo spesometro, ma gli adempimenti – spesometro, comunicazione acquisti San Marino con autofattura – sono diversi, hanno una scadenza diversa e sono regolati da normative differenti.Partite IVA inattive – Altra questione che dovrebbe essere affrontata è quella relativa alla partite IVA inattive. La questione è tornata alla ribalta negli ultimi mesi. Sono state infatti migliaia le lettere dell’Agenzia delle Entrate giunte al domicilio di altrettanti contribuenti che, loro malgrado, scoprono di essere ancora titolari di una partita IVA per attività cessate, magari, da svariati decenni. Il documento recapitato, qualificato come “comunicazione”, rende noto al contribuente che l’Agenzia procederà alla chiusura d’ufficio della partita IVA indicata nella medesima lettera, attribuendo un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della violazione di omessa comunicazione della chiusura dell’attività. La normativa attualmente in vigore prevede che l’omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell’attività, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi, è punita, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997, con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. Il comma 15-quinquies dell’art. 35 prevede che la somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, in deroga all’art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997 (ai sensi del quale la sanzione amministrativa tributaria deve essere irrogata mediante atto di contestazione), è iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo. Tuttavia, il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo, versando, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, una somma pari a un terzo del minimo edittale sanzionatorio (ossia €. 167,67). Slittamento del termine di trasmissione della Certificazione Unica dal 07 al 31 Marzo – Accogliendo una proposta del CNDCEC, il decreto dovrebbe prevede lo slittamento del termine di trasmissione della Certificazione Unica dal 07 al 31 Marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. ll CNDCEC aveva evidenziato nel corso di un’audizione presso la Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria della Camera dei Deputati che l’integrazione dei dati da comunicare con le Certificazioni Uniche entro il 7 marzo di ciascun anno, a distanza di una sola settimana dal termine di effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta, è suscettibile di generare criticità operative di notevole entità. Consapevoli della necessità di comunicare tempestivamente dette Certificazioni al fine di poter predisporre la dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile entro il 15 aprile di ciascun anno, si propone comunque lo slittamento almeno al 15 marzo del termine per la trasmissione telematica della nuove Certificazioni Uniche integrate (facendo eventualmente slittare al 20 aprile la data della messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate del Modello 730 precompilato).
Il Legislatore intende fare di più, slittando il termine di trasmissione della Certificazione Unica dal 07 al 31 Marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. F24 a zero e le lettere d’intento – Altre questionI che dovrebbero essere affrontate riguardano gli F24 a zero e le lettere d’intento. Soprattutto in merito alla prima questione si ricorda che per effetto delle disposizioni introdotte dall’art. 11 D.L. 66/2014, dal 1.10.2014 il pagamento dei tributi (contributi previdenziali, Inail, tributi locali, ecc.) può essere effettuato mediante il Modello F24 cartaceo (presso banche, Poste italiane, Equitalia) solo da soggetti persone fisiche, che debbano versare un saldo pari o inferiore a € 1.000, senza alcuna compensazione. In tutti gli altri casi è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o delle banche/Poste (Home banking o Cbi); l’uso dei servizi telematici di banche o poste è inibito nel caso in cui il modello presenti un saldo a zero per effetto di compensazioni (si potranno utilizzare solo i servizi Entratel o Fisconline). I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l’obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti d’imposte erariali, in presenza d’imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. Pertanto, i titolari di partita IVA non possono mai procedere al versamento mediante il Modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Aspettiamo ora che il nuovo provvedimento prenda forma per poterlo effettivamente valutare. Le intenzioni sembrano buone, come sempre, non resta che aspettare che le intenzioni siano suffragate dai fatti.
Autore: Gioacchino De Pasquale. Redazione Fiscal Focus.