Ai fini di chiarire l’ambito applicativo della norma, viene precisato che:
Per quanto riguarda il modello, questo si compone:
– della Sezione A dove vanno indicati i dati generali del beneficiario (indicazione della denominazione del Commissariato Generale e del soggetto che ne ha la rappresentanza);
– della Sezione B nella quale i Commissariati Generali dichiarano il possesso dei requisiti per l’applicazione del regime di non imponibilità.
Il beneficiario dichiara:
a) di acquistare i beni e/o i servizi, indicati nella sezione C), nell’ambito delle attività ufficiali di EXPO 2015;
b) che i beni e i servizi acquistati rispondono alle condizioni stabilite dall’art. 10, comma 5, dell’Accordo EXPO 2015, ratificato con Legge n. 13 del 14 gennaio 2013;
c) che le forniture sono non imponibili ai fini IVA;
d) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede;
– della Sezione C, dove vengono indicati i dati del fornitore e dei beni acquistati.
Viene altresì precisato che per le operazioni per le quali sia stata erroneamente addebitata ai Commissariati Generali l’imposta sul valore aggiunto, i fornitori possono procedere, entro un anno dalla effettuazione dell’operazione stessa, a una variazione in diminuzione, emettendo una “nota di credito” a favore dell’acquirente (art. 26, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972).
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