La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (di seguito Legge Finanziaria 2008), nell’articolo 1, commi da 50 a 52, detta disposizioni volte a «semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito…»A tal fine, le disposizioni citate hanno ampiamente modificato il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 istitutivo dell’IRAP (Decreto IRAP), prevedendo – per le imprese – differenziati criteri di determinazione del valore della produzione netta. Per le società di capitali e gli enti commerciali detti criteri sono riportati nell’articolo 5, per le società di persone e le imprese individuali nell’articolo 5-bis del Decreto IRAP.
Le plusvalenze non sono menzionate dall’art. 5 bis e quindi non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP (per le società di persone e le imprese individuali). In particolare, non rilevano le plusvalenze relative a beni strumentali anche non derivanti da operazioni di trasferimento d’azienda (che ai sensi del previgente articolo 11, comma 3, del Decreto IRAP concorrevano in ogni caso alla determinazione della base imponibile IRAP), né le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali e non costituenti beni-merce (cd. beni-patrimonio che, invece, se riferite ad immobili rilevano ai fini della determinazione del valore della produzione delle società di capitali e degli enti commerciali, nonché delle società di persone ed imprese individuali in regime di contabilità ordinaria che, optano per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dei soggetti IRES). Analogamente, tra i componenti negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP la norma in questione non opera alcun rinvio alla voce di costo relativa alle minusvalenze, la quale, pertanto, non risulterà rilevante ai fini del calcolo del tributo (Circolare del 28/10/2008 n. 60). Successivamente però la Circolare 27/ E/2009 è tornata sul tema: da un lato ha ampliato il ventaglio applicativo della tassazione ai fini IRAP, qualificando come poco coerente la tassazione delle sole plusvalenze da cessione di beni patrimonio (articolo 5, comma 3, secondo periodo) e non di beni strumentali, dall’altro, però, ha escluso la tassazione delle plusvalenze da cessione di azienda, perché «sempre straordinarie»; l’irrilevanza delle citate plus/minusvalenze che sembrerebbe derivare dalla soppressione del comma 3 dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 non appare coerente con il quadro sistematico che discende dal complesso della riforma della disciplina dell’IRAP.
In tale senso, va osservato che la totale irrilevanza delle suddette componenti relative ai beni strumentali non sarebbe coerente:
• con la disposizione inserita negli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 446 del 1997, secondo cui “le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione d’immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione”;
• con la deducibilità dalla base imponibile delle quote di ammortamento relative ai beni strumentali.
Quindi con la Circolare di cui all’ultimo commento, si devono ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali.
Diversamente, si può affermare che non concorrono a formare la base imponibile le plus/minusvalenze derivanti da fenomeni valutativi, posto che l’articolo 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 esclude espressamente la deducibilità dall’IRAP della voce B10) lettera c) del conto economico, riferita alle svalutazioni delle immobilizzazioni.
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