A tal proposito, con l’articolo 1, commi da 634 e seguenti, della citata legge, è stato previsto che, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi:
Tutto questo in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, volte a semplificare gli adempimenti, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari, favorendo così l’emersione spontanea delle basi imponibili.
Il contribuente ha la possibilità di segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Con i Provvedimenti del 25 maggio 2015 e del 29 ottobre 2015, sono stati individuati, rispettivamente, la non corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali il contribuente ha scelto la tassazione rateizzata e gli errori e le omissioni commessi nella dichiarazione Iva. Queste “infrazioni” possono essere sanate tramite ravvedimento operoso.
La circolare n. 42/E/2016
Il documento di prassi, trattando della dichiarazione integrativa da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, per gli errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, ha chiarito che la sanzione configurabile da applicare è quella di cui all’articolo 8 del D Lgs n. 471/1997, vale a dire da euro 250 a euro 2.000. Rimane ferma la necessità di regolarizzare l’eventuale omesso versamento.
Proseguendo, la circolare precisa che detta sanzione si applica anche per la regolarizzazione della propria posizione qualora il contribuente risulti destinatario di una comunicazione di cui all’articolo 1, commi 634 e seguenti, della legge di Stabilità per il 2015, con la presentazione di una dichiarazione integrativa entro novanta giorni dalla scadenza del termine.
In altri termini, la sanzione in parola considera la dichiarazione presentata irregolare, ma non infedele.
Lo stesso documento considera, invece, le violazioni riguardanti errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, come violazioni di infedele dichiarazione, qualora successivamente al decorso dei novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazioni, vengono riscontrate delle irregolarità.
Osservazioni
Tanto detto, in prima battuta, sembra opportuno evidenziare che le comunicazioni di irregolarità che l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente (o l’intermediario), riguardano annualità che difficilmente possono essere sanate entro novanta giorni, visto che, in genere, riguardano periodi d’imposta pregressi. Ne deriva che, la sanzione di cui all’articolo 8, difficilmente potrà essere applicata, se non per casi sporadici.
Tuttavia, si potrebbe dare a quanto previsto dalla circolare, ossia “presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine”, una interpretazione diversa, nel senso che la dichiarazione integrativa potrebbe essere inviata entro novanta giorni dalla data della comunicazione in esame, versando così la sanzione di cui al menzionato articolo 8. E’ di tutta evidenza, però, che detta interpretazione è “forzata”, in quanto la locuzione utilizzata dall’Amministrazione finanziaria, sembra portare al riferimento della dichiarazione originaria, con la conseguenza che quest’ultima potrà essere regolarizzata, tramite una dichiarazione integrativa, entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (in genere il 30.09) con applicazione della sanzione di 250 euro ridotta di 1/9 e, quindi, con il versamento di euro 27,78.
Per le comunicazioni destinate ai contribuenti che riguardano annualità pregresse, invece, vale quanto chiarito dalla circolare in commento, laddove è stato precisato che le infrazioni consistenti in errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali, integrano la violazione di infedele dichiarazione, per la quale è prevista una sanzione compresa tra il novanta e il centoottanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. Detta infedeltà può essere sanata avvalendosi del ravvedimento operoso e applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del D Lgs n. 472/1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento.
Pertanto, per le comunicazioni relative alle anomalie riscontrate dall’Agenzia delle Entrate nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2012 (comunicato stampa del 14 settembre 2016), si applica la sanzione del novanta per cento a titolo di infedele dichiarazione. Per detta sanzione è possibile fruire della sanzione ridotta, a seguito di ravvedimento operoso, pari al quindici per cento (1/6 del 90%) della maggiore imposta determinata.
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