Tra i vari quesiti posti dai partecipanti ed a cui è stata data risposta, merita di essere menzionato quello riguardante le modalità con cui agiscono le sospensioni e le esenzioni fissate dal legislatore a fronte degli eventi sismici che hanno interessato il alcune regioni del nostro Paese.
Cosa dice il DEF – Di seguito si riporta quando integralmente risposto dal Dipartimento delle Finanze in merito al quesito posto. Secondo il DEF, in primo luogo occorre far riferimento a quanto stabilito dall’art. 1 del D. L. n. 189 del 2016 il quale prevede che le disposizioni dello stesso riguardano i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2.
Inoltre, nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni in commento del decreto stesso si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS territorialmente competenti.
Le misure in argomento possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.
Occorre poi richiamare quanto stabilito dall’art. 48 del citato D. L. n. 189 del 2016 in relazione al quale si fa presente che per le esenzioni occorre fare riferirsi al comma 16 dell’art. 48, del D.L. n. 189 stesso in base al quale gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero sono esenti dall’ultima rata IMU/TASI del 2016 fino alla ricostruzione o agibilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Per le sospensioni, si deve avere riguardo ai commi 10, 10-bis e 11 dello stesso art. 48 in base ai quali la sospensione è prorogata fino al 30 novembre 2017 e ricomprende i soggetti residenti o aventi sede legale od operativa nei Comuni indicati non solo nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 ma anche nell’allegato 1 al D. L. n. 189 del 2016. Occorre sottolineare che, per quanto concerne, invece, i Comuni indicati nell’allegato 2 al D. L. n. 189 del 2016, la sospensione opera a decorrere dal 26 ottobre 2016. Si deve anche precisare che la sospensione dall’IMU e dalla TASI riguarda gli immobili diversi dall’abitazione principale, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e quelli che godono dell’esenzione di cui al citato comma 16 dell’art. 48.
Si evidenzia, infine, che il comma 11 dell’art. 48 in esame prevede la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni entro il 16 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.
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