È da evidenziare che l’art. 27, co. 4 – bis, D.P.R. 600/1973 prevede che la ritenuta sia applicata sul netto frontiera ovvero al netto delle ritenute operate nello Stato Estero (C.M. 26/E/2004).
Se non interviene un intermediario nella riscossione, l’art. 18 D.P.R. 917/1986 stabilisce che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti sono soggetti ad un’imposta sostitutiva che si applica con la stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo d’imposta. Il contribuente dovrà quindi versare un’imposta sostitutiva pari al 26% e compilare un apposito rigo della dichiarazione dei redditi.
In tale ultimo caso, in riferimento al Modello UNICO PF 2016, si dovrà compilare la sezione V del quadro RM ed in particolare i righi RM 12 e RM 13. Non è ammessa la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, ovvero far concorrere il reddito alla formazione del reddito complessivo.
Nel rigo RM12, bisognerà indicare:
Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato:
Nel caso di specie, si deve evidenziare come, nella sostanza, l’imposizione del dividendo sia abbastanza simile a quanto avviene per i dividendi distribuiti da società italiana. Tuttavia, a differenza di quanto avviene per i dividendi di fonte italiana, vi è la presenza della “ritenuta Paese” o della “ritenuta convenzionale”. Tale ritenuta, tuttavia, non è recuperabile tramite il meccanismo del tax credit, in quanto tali redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF, favorendo quindi il sorgere di una parziale doppia imposizione giuridica del dividendo, per l’impossibilità di vantare, in dichiarazione dei redditi, il credito d’imposta relativo alla ritenuta applicata dallo Stato Estero.
In merito, si segnala la possibilità di recuperare con la richiesta di rimborso l’eventuale eccedenza della ritenuta subita rispetto alla convenzionale, nel caso in cui la prima (di fatto applicata) si rilevi superiore alla seconda.
La C.M. 16.6.2004 n. 26/E ha precisato che, “in caso di utili relativi a partecipazioni non qualificate assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, qualora il contribuente ottenga dall’Autorità fiscale estera il recupero della differenza tra le imposte effettivamente subite e l’aliquota convenzionale, la predetta differenza deve essere assoggettata a tassazione in qualità di dividendo con le stesse modalità previste per gli utili di fonte estera”.
Se la società estera che distribuisce i dividendi, dunque, applica invece una ritenuta interna superiore alla ritenuta convenzionale il percipiente italiano potrebbe ottenere il rimborso della tassazione applicata in eccedenza, tassando tale surplus alla stregua di un dividendo.
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