Per il periodo d’imposta 2015 (UNICO 2016) i costi black list sono deducibili entro il limite del valore normale (la cui individuazione ancora non è del tutto chiara), rinviando la deduzione per la parte che eccede il valore normale alla dimostrazione del vantaggio economico dell’operazione. Solo dal periodo d’imposta 2016 (UNICO 2017) nessun criterio speciale per la deduzione dei costi black list.
Dunque, mentre nella normativa vigente fino al 31.12.2014 sussisteva una presunzione d’indeducibilità, in base alla quale tutti i costi sostenuti con operatori paradisiaci si consideravano indeducibili salvo provare la sussistenza delle condizioni esimenti, la nuova previsione normativa prevede che i suddetti costi siano sempre deducibili, qualora ovviamente abbiano avuto concreta esecuzione, nei limiti del valore normale degli stessi secondo quanto determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. Per la parte di costo che eccede il valore normale, questa sarà deducibile qualora sia data dimostrazione dell’apposita esimente.
Le operazioni da monitorare – L’indeducibilità dei costi black list riguarda «le spese e gli altri componenti negativi» derivanti da operazioni commerciali intercorse con soggetti residenti, localizzati o domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata.
La formulazione normativa è molto ampia e, pertanto, l’ambito oggettivo di applicazione della indeducibilità riguarda qualunque componente negativo di reddito derivante da transazioni commerciali poste in essere con fornitori black list (Circolare 51/2010 dell’Agenzia delle Entrate).
In sostanza, si tratta di un riferimento particolarmente ampio che consente di estendere l’ambito applicativo della norma a qualunque componente negativo di reddito derivante da transazioni commerciali poste in essere con fornitori Black List.
Di conseguenza, sono da considerare indeducibili, oltre ai costi derivanti dall’acquisizione di beni e servizi, gli ammortamenti, le svalutazioni, le perdite, le minusvalenze e ogni altro componente negativo derivante da operazioni intercorse con soggetti Black List.
Questi, infatti, sono componenti negativi che derivano in ogni caso da un’operazione intercorsa con un soggetto residente in un paradiso fiscale e che, anche se in periodi d’imposta successivi rispetto a quello in cui la transazione è stata effettuata, comportano una diminuzione del reddito imponibile dell’impresa italiana.
Inoltre, l’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 35/E/2012 è intervenuta sul tema precisando che “nella disciplina in oggetto rientrano i componenti negativi derivanti non solo da transazioni “commerciali”, ma anche da transazioni di natura finanziaria, quali, ad esempio, interessi e oneri finanziari assimilati.”
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, le disposizioni richiamate prevedono che l’istituto trovi applicazione per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato relativamente alle operazioni intercorse con imprese e professionisti residenti o localizzati in paesi Black List.
UNICO 2016 – In UNICO 2016, da un punto di vista dichiarativo, cambia poco. I costi black list dovranno essere sempre separatamente indicati. Si dovrà procedere dunque ad operare una variazione in diminuzione per l’intero ammontare dei costi black list e operare una variazione in aumento per i costi entro il valore normale o, in caso di eccedenza rispetto al valore normale, per i quali sussista l’interesse economico dell’ Esempio di compilazione.
ESEMPIO – Alfa SRL acquista beni da un fornitore residente in uno Stato paradisiaco per 100. Il valore normale nel mercato asiatico è 80, il valore normale sul mercato italiano è 200.
Nel caso proposto la società dovrà innanzitutto procedere ad effettuare una variazione in aumento per il totale dei costi black list pari ad euro 100,00. Tale variazione dovrà essere effettuata nel quadro RF, rigo RF29.
Successivamente la società potrà procedere a dedurre i costi in base alla nuova normativa, indicando separatamente la parte di costo che eccede il valore normale. Nello specifico:
– nel rigo RF52, colonna 1, indicherà la parte di costo che eccede il valore normale per il quale sussistono le condizioni per la deducibilità; nell’esempio proposto tale costo è pari ad euro 20,00;
– nel rigo RF52, colonna 2, indicherà il totale dei costi sostenuti con operatori paradisiaci considerati deducibili. Nel nostro caso, i costi sono totalmente deducibili compresa la parte che eccede il valore normale. Pertanto, nella colonna 2 del rigo RF 52 si indicherà 100.
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